Sez. 2, Sentenza n. 3492 del 09/11/1974 (Rv. 372004 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - MODI - TACITA - IN GENERE - PAGAMENTO DI DEBITI DELL'EREDITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - LIMITI - DENARO DEL CHIAMATO.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - MODI - TACITA - IN GENERE - PAGAMENTO DI DEBITI DELL'EREDITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - LIMITI - DENARO DEL CHIAMATO.*
Il pagamento di uno o piu debiti del de cuius, se puo importare accettazione tacita dell'eredita quando e fatto con beni o danaro prelevati dall'asse (di cui, in tal modo, il successibile viene a disporre), non e invece un contegno incompatibile con la veste di semplice chiamato, quando e fatto con danaro proprio, poiche la norma che legittima qualsiasi terzo all'adempimento del debito altrui (art 1180 cod civ) esclude trattarsi di un atto che il chiamato 'non avrebbe il diritto di fare se non nella qualita di eredè (art 476 cod civ). (V 497'1965).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)