Sez. 3, Sentenza n. 1636 del 20/11/1979 Ud. (dep. 07/02/1980) Rv. 144239 - 01
PARTE CIVILE - IN GENERE - DANNI - PROVVISIONALE - MISURA - DISCREZIONALITA DA PARTE DEL GIUDICE.*
PARTE CIVILE - IN GENERE - DANNI - PROVVISIONALE - MISURA - DISCREZIONALITA DA PARTE DEL GIUDICE.*
La Determinazione della misura della provvisionale e rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e, come tale, non e censurabile in Cassazione, restando all'imputato la piu ampia facolta di difesa in Sede civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)