Sez. 2, Sentenza n. 3519 del 10/06/1982 (Rv. 421498 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO - SPESE RELATIVE E BOLLO DI CAMBIALI - IN PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO CONTRATTUALE - DOMANDA DI RIMBORSO - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - SUSSISTENZA.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO - SPESE RELATIVE E BOLLO DI CAMBIALI - IN PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO CONTRATTUALE - DOMANDA DI RIMBORSO - COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - SUSSISTENZA.*
In tema di Competenza territoriale, la domanda di rimborso di spese di protesto e bollo di cambiali, emesse a regolamentazione del pagamento di un corrispettivo contrattuale, può essere proposta, in unico processo, davanti al giudice cui è devoluta la cognizione della domanda inerente al pagamento di detto corrispettivo, in base ad uno dei criteri degli artt. 18-20 cod. proc. civ., trattandosi di obbligazioni nascenti dal medesimo titolo. (V 776/77, mass n 384373; (V 1574/74, mass n 369744).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)