Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 509 del 1990
Massime (1)
Massima n. 16635
- Ordinamento penitenziario
- Affidamento in prova al servizio sociale
- Necessità di tener conto delle pene già espiate ai fini della determinazione del limite dei tre anni
- Ri tenuta applicabilità di tale regola solo quando le pene siano state irrogate con sentenze diverse e non, invece, nel caso di pena inflitta con unica sentenza
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La regola secondo cui, nella determinazione della pena residua ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, è necessario tener conto delle pene già espiate, vale non solo per le pene irrogate con più sentenze di condanna, ma, a fortiori, anche nell'ipotesi di condanna per più reati con unica sentenza (artt. 73, 76 e 80 cod. pen.). Né si può in contrario far richiamo alla sentenza n. 386/1989, con cui la Corte costituzionale, pur affermando il suddetto principio in relazione a un caso di cumulo di pene derivanti da più sentenze, ha tuttavia fatto riferimento in motivazione all'art. 76, primo comma, cod. pen., quale fonte del cumulo di pene inflitte con una, o più, sentenze di condanna. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, così come introdotto e incorporato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.). - S. n. 386/1989.
Norme impugnate
- art. 47, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354
- legge 10 ottobre 1986, n. 663
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come introdotto e modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1990 dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Trimboli Rocco, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza 27 marzo 1990, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come introdotto e modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;
che nell'ordinanza espone il Tribunale che la questione riguarda un condannato con unica sentenza alla pena di anni 3 e mesi sei di reclusione, di cui anni tre inflitti per il reato più grave di concussione, e i residui sei mesi per la continuazione relativa a reati di lieve entità di peculato e falso;
che di tale pena l'interessato ha già scontato in custodia cautelare anni 1 e giorni 17, sicché la pena residua è di gran lunga inferiore ad anni tre di reclusione;
che, a fronte della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale ha, però, rilevato che la sentenza n. 386 del 1989 di questa Corte avrebbe bensì escluso dal computo della "pena inflitta", ai fini dell'istituto in esame, la parte di pena espiata, purché, però, si tratti di pene irrogate con sentenze diverse;
che, nella specie, invece la pena unica è stata inflitta con unica sentenza in quanto è stato applicato il disposto di cui all'art. 81, secondo comma, codice penale, sicché il Tribunale si domanda se, trattandosi di reato continuato, il privilegium favorabile che lo contraddistingue non debba dispiegare i suoi effetti anche in sede esecutiva e perciò tenersi conto soltanto della pena da espiare ancorché inflitta con unica sentenza;
che conseguentemente, al fine di vedere risolto quest'ultimo quesito, il Tribunale solleva la questione di legittimità costituzionale innanzi a questa Corte;
punto 2
Considerato che la questione viene sollevata in forma perplessa e, comunque - come bene ha osservato l'Avvocatura Generale riguarderebbe la mera interpretazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. che spetta innanzitutto al giudice di merito (cui, peraltro, soccorrerebbe l'utile indicazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen.);
che, tuttavia, non può la Corte esimersi dal rilevare che, in realtà, il problema è inesistente in quanto frutto di equivoco giacché, se è vero che la sentenza n. 386 del 1989 di questa Corte ha risolto una questione concernente un cumulo di pene derivanti da più sentenze, è pur vero, però, che già nelle prime righe della motivazione in diritto (par. 2) la sentenza faceva riferimento all'art. 76, primo comma, cod. pen. quale fonte del "cumulo delle pene inflitte con una o più sentenze di condanna";
che, d'altra parte, non poteva essere diversamente in quanto l'art. 76, primo comma, codice penale, così come l'art. 73 che pure si riferisce a pene della stessa specie, sono correlati all'art. 71 (in testa al Capo) che disciplina proprio la condanna per più reati con unica sentenza: sicché è proprio e soltanto questa l'ipotesi cui gli artt. 73 e 76 cod. pen. si coordinano per contemplare l'istituto della pena unica;
che, in effetti, l'estensione del principio di cui ai detti articoli (e in particolare del primo comma dell'art. 76 cod. pen. su cui si svolge la citata sentenza della Corte) anche ai casi di pene irrogate con più sentenze di condanna, dipende dal disposto di cui al successivo art. 80 cod.pen., sicché la previsione principale del legislatore è proprio quella concernente l'ipotesi che preoccupa il Tribunale rimettente, e il contenuto della decisione di questa Corte a fortiori è perciò ad essa riferibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti ed applicati gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come introdotto e modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con ordinanza 27 marzo 1990, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze