Sez. L, Sentenza n. 8974 del 20/08/1991 (Rv. 473581 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (Ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - In genere | Eccezioni nuove - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in giudizio di rivalsa promosso dall'INAIL in relazione ad infortunio sul lavoro presso macchina a cilindri rotanti.
Impugnazioni civili - Cassazione (Ricorso per) - Giudizio di rinvio - Procedimento - In genere
Il così detto carattere chiuso del giudizio di rinvio non osta a che in questo siano sollevate eccezioni nuove rispetto a quelle fatte valere nei precorsi gradi di merito, allorché esse siano intese a dedurre l'inesistenza di uno dei vari elementi costitutivi del rapporto in contestazione ovvero la conformità all'ordinamento di una determinata fattispecie in relazione ad uno dei vari possibili profili normativi che consentono di prenderla in considerazione, quando la sentenza di Cassazione abbia determinato una situazione giuridica nuova da cui sorga la necessità di proporre l'eccezione per la prima volta nel giudizio suddetto. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di rinvio avevano rigettato la domanda di rivalsa dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro di un infortunato indennizzato, escludendo la responsabilità dello stesso datore, per essere una macchina a cilindri rotanti dotata del dispositivo di cui al secondo comma dell'art. 132 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - che, in caso di pericolo, permette, mediante agevole manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri -, mentre, nei precedenti gradi di merito, la responsabilità era stata negata per la ritenuta conformità della macchina ai requisiti di cui al primo comma della medesima norma, con decisione cassata con rinvio e con l'enunciazione del principio che l'inaccessibilità delle zone di imbocco delle macchine a cilindri, imposta dal detto primo comma della citata disposizione, postula una situazione assolutamente impeditiva di ogni contatto manuale con i cilindri, anche al di fuori della lavorazione e nei confronti di atti di imprudenza del lavoratore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)