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Sez. 2, Sentenza n. 2605 del 16/10/1964 (Rv. 303918 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - CORTILI E SPAZI INTERNI - AMPIEZZA MINIMA - ALTEZZA DEI MURI PROSPICIENTI - NORMA INTEGRATIVA DEL COD CIVILE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303918-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - CORTILI E SPAZI INTERNI - AMPIEZZA MINIMA - ALTEZZA DEI MURI PROSPICIENTI - NORMA INTEGRATIVA DEL COD CIVILE - ESCLUSIONE.*

Non puo considerarsi integrativa delle Disposizioni, del codice civile sulle distanze da osservarsi nelle costruzioni, ai sensi degli art 872 e 873, la norma di un regolamento edilizio, che sia diretta principalmente a determinare l'area e l'ampiezza minima dei cortili, ai fini della tutela dell'interesse pubblico inerente alle esigenze igieniche, e sia diretta altresi a limitare l'altezza dei muri prospicienti sui cortili medesimi, in relazione alla distanza tra le opposte pareti. Una norma siffatta, intesa essenzialmente ad assicurare la funzionalita e la salubrita dei cortili, cioe degli spazi interni di un unico fabbricato, e non gia la distanza nelle costruzioni su fondi finitimi appartenenti a diversi proprietari, non e integrativa o modificativa delle Disposizioni del codice civile sui rapporti di vicinato, sicche la sua violazione puo dar luogo soltanto al risarcimento dei danni, e non anche alla riduzione in pristino per fini privati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)