Sez. L, Sentenza n. 11223 del 21/11/1990 (Rv. 469841 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE - DECORRENZA EX ART. 6, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - APPLICABILITÀ ALLA PENSIONE PER GLI ADDETTI ALLE MINIERE, CAVE E TORBIERE - ESCLUSIONE EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 5 DEL 1960 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - IN GENERE - DECORRENZA EX ART. 6, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - APPLICABILITÀ ALLA PENSIONE PER GLI ADDETTI ALLE MINIERE, CAVE E TORBIERE - ESCLUSIONE EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 5 DEL 1960 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
La disposizione dell'art. 6, primo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che fissa al primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile la decorrenza della pensione di vecchiaia a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, è inapplicabile, nonostante il suo carattere generale, con riguardo alla pensione di vecchiaia ex art. 1 legge 3 gennaio 1960 n. 5 degli addetti alle miniere, cave e torbiere (la cui decorrenza è fissata, ai sensi dell'art. 3 di tale legge, con riguardo alla data di presentazione della domanda), atteso il carattere di specialità delle citate Disposizioni della legge del 1960, delle quali è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 38 cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore prevedere discipline differenziate per situazioni diverse.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 03/01/1960 num. 5 art. 1 CORTE COST., Legge 03/01/1960 num. 5 art. 3, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)