Sez. 2, Sentenza n. 3665 del 18/04/1994 (Rv. 486255 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Sospensione dell'esecuzione e sospensione del processo di merito | Della sentenza del conciliatore impugnata con ricorso per cassazione - Proponibilità davanti al giudice conciliatore.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Sospensione dell'esecuzione e sospensione del processo di merito
L'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza del conciliatore impugnata con il ricorso per cassazione deve essere proposta allo stesso giudice conciliatore che ha pronunciato la sentenza impugnata e non al pretore o al presidente del tribunale indicati dal secondo comma dell'art. 373 cod. proc. civ., atteso che la omessa indicazione, nella predetta disposizione, del giudice conciliatore tra i destinatari dell'istanza di sospensione è dovuta ad un difetto di coordinamento tra l'art. 373 cod. proc. civ., che ha mantenuto l'originaria formulazione in coerenza con il sistema che prevedeva la possibilità di appello contro le sentenze del conciliatore, e l'art. 5 della legge 30 luglio 1984 n. 390 che, sostituendo l'art. 339 del cod. proc. civ., consente solo il ricorso per cassazione contro le sentenze predette (che debbono così considerarsi esecutive di diritto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)