Sez. 2, Sentenza n. 5679 del 22/03/2004 (Rv. 571375 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ | Criteri previsti dall'art. 720 c.c. - Oggetto - Attribuzione dell'intero a uno dei condividenti o vendita - Poteri del giudice Scelta discrezionale del giudice - Configurabilità - Esclusione - Obbligatorietà dell'attribuzione dell'intero - Sussistenza - Scelta del condividente fra più richiedenti - Sussistenza.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ
Ai sensi dell'art. 720 c.c., secondo cui se l'immobile non sia comodamente divisibile ovvero se il frazionamento creerebbe pregiudizio alle ragioni del'economia pubblica o dell'igiene, l'immobile deve essere preferibilmente ricompreso per intero nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore, il giudice non ha il potere di scelta fra attribuzione dell'immobile e vendita, essendo la prima certamente obbligatoria quando sia perseguibile, giacché l'avverbio "preferibilmente" non si riferisce all'alternativa fra assegnazione e vendita-che rappresenta la extrema ratio adottabile nella sola ipotesi di indisponibilità di tutti i condividenti ad acquisire l'intero- ma al criterio di scelta del condividente avente diritto alla assegnazione, che deve essere in primis individuato nel titolare della quota maggiore ma con possibilità di una diversa opzione se adeguatamente giustificata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)