Sez. 2 - , Ordinanza n. 16701 del 06/07/2017 (Rv. 644849 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE | Collazione per imputazione - Pagamento degli interessi sulle somme pari al valore degli immobili oggetto di collazione - Domanda proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Fondamento.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE
La domanda diretta a conseguire gli interessi sulle somme pari al valore degli immobili oggetto di collazione per imputazione può essere proposta per la prima volta in appello, in ragione della necessaria operatività dell’istituto della collazione nel giudizio di divisione ereditaria e dell’automatica inerenza alla comunione, sin dall’apertura della successione, delle summenzionate somme.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)