Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 25 luglio 1991, causa C-299/90
Epigrafe
Sentenza della Corte (Quarta Sezione)
25 luglio 1991
Nella causa C-299/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hauptzollamt Karlsruhe
e
Gebr. Hepp GmbH & Co. KG,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai signori M. Diez de Velasco, presidente di sezione, C. N. Kakouris e P. J. G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Gebr. Hepp GmbH & Co. KG, dal dott. Jur. Otto Wilser, consigliere fiscale a Stoccarda;
per il governo tedesco, dai sigg. Ernst Roder, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell'Economia, e Claus-Dieter Quassowski, Oberregierungsrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agenti;
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. René Barents, consigliere giuridico, e Roberto Hayder, funzionario presso il ministero federale dell'Economia, messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell'ambito degli scambi con i funzionari nazionali, in qualità di agenti;
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Gebr. Hepp GmbH & Co. KG e della Commissione, all'udienza del 5 giugno 1991,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 17 luglio 1990, pervenuta in cancelleria il 1o ottobre successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1, in prosieguo: il « regolamento base »).
punto 2
Dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra lo Hauptzollamt di Karlsruhe (ufficio doganale principale di Karlsruhe) e la società Gebr. Hepp GmbH & Co. KG, con sede in Birkenfeld (in prosieguo: la « Hepp »), vertente sul valore in dogana delle merci che questa società aveva importato dall'Estremo Oriente tra il 1983 ed il 1986.
punto 3
A tenore dell'art. 3, n. 1, del regolamento base, il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, vale a dire il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l'esportazione a destinazione del territorio della Comunità, previo adeguamento effettuato in conformità all'art. 8.
punto 4
L'art. 8, n. 1, leu. a), i), del regolamento base dispone che per determinare il valore in dogana a norma dell'art. 3 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate le commissioni e senserie, escluse le commissioni di acquisto, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono state incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per queste merci.
punto 5
L'espressione « commissioni d'acquisto » è definita dall'art. 8, n. 4, del regolamento base come le « somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo per l'acquisto delle merci da valutare ».
punto 6
Per le sue importazioni la Hepp si avvaleva della ditta Novimex Fashion Ltd, società svizzera con sede in San Gallo (in prosieguo: la « Novimex »), con la quale nel 1982 la Hepp aveva stipulato una convenzione disciplinata dal diritto svizzero. Ai sensi di questa convenzione la Novimex comprava le merci da un'impresa coreana in nome proprio, ma per conto della Hepp. Le merci erano successivamente rivendute alla Hepp dietro corresponsione di una commissione d'acquisto del 6 o del 7% e dietro rimborso delle spese. I prezzi risultanti dalle transazioni stipulate con il fornitore coreano e le commissioni erano fatturati separatamente. Nelle dichiarazioni doganali la Hepp dichiarava la Novimex nella rubrica « venditore » e presentava i prezzi delle merci fatturati a suo nome dalla Novimex, ma non menzionava le commissioni pattuite.
punto 7
Le parti nella causa principale controvertono sulla questione se, considerate dette dichiarazioni, le commissioni d'acquisto fatturate separatamente dalla Novimex alla Hepp vadano incluse nel valore in dogana delle merci importate dalla Hepp. Il Bundesfinanzhof, che è stato investito della controversia, ha ritenuto che tale problema rientrasse nella sfera di interpretazione del diritto comunitario e ha deciso di sollevare le seguenti questioni pregiudiziali :
« 1) In caso di intervento di un agente d'acquisti il quale agisca in nome proprio ma per conto altrui, quale contratto si debba prendere in considerazione come vendita ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci.
2) Qualora la questione n. 1 debba essere risolta nel senso che tanto il contratto fra il produttore e l'agente quanto il contratto fra l'agente e l'importatore soddisfano le condizioni di cui all'art. 3 del regolamento n. 1224/80 e l'importatore abbia stabilito come base per la determinazione del valore in dogana il prezzo figurante nel contratto con l'agente, se la commissione d'acquisto debba essere aggiunta al prezzo pagato.
3) Qualora la questione n. 1 debba essere risolta nel senso che vi è un'unica vendita fra il produttore e l'importatore, se la commissione d'acquisto debba essere inclusa nel valore in dogana qualora l'importatore nella rubrica “ venditore ” della dichiarazione sul valore in dogana delle merci abbia dichiarato l'agente e inoltre il prezzo fatturato dallo stesso (senza commissione).
4) Qualora la questione n. 1 debba essere risolta nel senso che il contratto fra il produttore e l'agente costituisce una vendita, ma non il contratto fra l'agente e l'importatore, come debba essere determinato il valore in dogana in base al diritto comunitario sul calore in dogana qualora l'importatore abbia dichiarato il valore in dogana nel modo descritto nella questione n. 3 ».
punto 8
Per una più ampia illustrazione dell'ambito normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
punto 9
Coi suoi quesiti il giudice a quo formula in sostanza due questioni. La prima riguarda quale transazione si debba prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento base, qualora l'importatore incarichi per l'acquisto un commissionario che agisce in nome proprio, ma per conto dell'importatore. La seconda questione che si pone, una volta risolta la prima, verte sul modo di determinare il valore in dogana qualora l'importatore abbia qualificato il commissionario come venditore ed abbia scelto il prezzo delle merci da questi fatturato ai fini della dichiarazione doganale; più precisamente, essa riguarda il problema se vi si debba includere la commissione d'acquisto.
Sentenza › Sulla transazione da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana
punto 10
II governo tedesco ha osservato che in caso di intervento di un agente d'acquisti che agisce in nome proprio due transazioni possono essere considerate come vendita ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento base. La prima transazione è il contratto stipulato tra l'agente ed il produttore nell'ambito del quale l'agente sarebbe parte in quanto ha agito in nome proprio. La seconda è il contratto stipulato tra l'agente e l'importatore perché questo contratto possederebbe la caratteristica essenziale di una compravendita, vale a dire quella di trasferire ad una persona la proprietà di una merce in cambio del pagamento di una somma di denaro.
punto 11
Secondo il governo tedesco, per la determinazione del valore in dogana l'importatore può scegliere tra i prezzi di queste due vendite consecutive. Dalla sentenza della Corte 6 giugno 1990, Unifert (causa C-11/89, Race. pag. I-2275) emergerebbe che tale scelta, una volta operata, non potrebbe più essere modificata dopò la messa in libera pratica della merce.
punto 12
Questa tesi non può essere accolta perché in contrasto con l'obiettivo perseguito dal regolamento base, il quale mira, a tenore del sesto punto della motivazione, ad istituire un sistema equo, uniforme e neutro di valutazione in dogana che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi.
punto 13
Tale obiettivo, che risponde alle necessità della prassi commerciale, sarebbe infatti compromesso se non si tenesse conto della funzione effettivamente svolta da un commissionario. Questo agente, poiché agisce per conto dell'importatore, svolge soltanto una funzione di rappresentanza per l'acquisto delle merci e non assume alcun rischio finanziario risultante dalla transazione d'acquisto. Anche se agisce in nome proprio la sua funzione è limitata alla partecipazione, in quanto rappresentante indiretto, ad un contratto di compravendita stipulato in sostanza tra il suo mandante ed il fornitore.
punto 14
Di conseguenza, la transazione alla quale si deve far riferimento per determinare il valore in dogana, a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento base, è quella avvenuta tra il produttore, o fornitore delle merci, e l'importatore. Il fatto che questa transazione sia stata effettuata con l'intermediazione di un agente non è rilevante a questo proposito, poiché il rischio finanziario risultante dalla transazione è assunto dall'importatore.
punto 15
Si deve perciò risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che la transazione fra il produttore o fornitore delle merci e l'importatore è la transazione che va presa in considerazione per determinare il valore in dogana a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento base, qualora un commissionario sia intervenuto in nome proprio ed in realtà abbia rappresentato l'importatore agendo per conto di quest'ultimo.
Sentenza › Sulla determinazione del valore in dogana
punto 16
Poiché è stato accertato che la transazione avvenuta fra il produttore/fornitore e l'importatore è l'operazione da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana, il prezzo risultante da questa transazione costituisce il valore in dogana ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento base.
punto 17
Ne consegue che le somme corrisposte dall'importatore al commissionario per il servizio che è consistito nel rappresentarlo per l'acquisto delle merci di cui trattasi costituiscono una commissione d'acquisto che non dev'essere inclusa, a norma dell'art. 8, n. 1, lett. a), i), del regolamento base, nel valore in dogana.
punto 18
A questo proposito si deve inoltre precisare come il fatto che l'importatore abbia indicato il nome dell'intermediario nella rubrica « venditore » della dichiarazione relativa al valore in dogana ed abbia dichiarato il prezzo delle merci da questi fatturato non abbia l'effetto di modificare il valore in dogana quale esso risulta dall'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento base.
punto 19
Infatti, come osserva l'avvocato generale nei punti 37 e 38 delle sue conclusioni, il modo in cui l'importatore espleta in concreto le formalità amministrative relative alla dichiarazione doganale non è tale da modificare la sostanza della situazione giuridica, costituita dall'esistenza di una sola transazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento base e dalla mancanza a questo riguardo di una facoltà di scelta per l'importatore.
punto 20
Si deve pertanto dichiarare in merito al secondo problema posto dalle questioni pregiudiziali che il prezzo risultante dalla transazione avvenuta fra il produttore o fornitore e l'importatore costituisce il valore in dogana ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento base e che la commissione d'acquisto non va inclusa in detto valore, anche qualora l'importatore abbia qualificato come venditore il commissionario ed abbia dichiarato il prezzo delle merci fatturato da quest'ultimo.
Sentenza › Sulle spese
punto 21
Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 17 luglio 1990, dichiara:
1) La transazione fra il produttore o fornitore delle merci e l'importatore è la transazione che va presa in considerazione per determinare il valore in dogana a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci, qualora un commissionario sia intervenuto in nome proprio ed in realtà abbia rappresentato l'importatore agendo per conto di quest'ultimo.
2) Il prezzo risultante dalla transazione avvenuta fra il produttore o fornitore e l'importatore costituisce il valore in dogana ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1224/80 e la commissione d'acquisto non va inclusa in detto valore, anche qualora l'importatore abbia qualificato come venditore il commissionario ed abbia dichiarato il prezzo delle merci fatturato da quest'ultimo.
Firme
Diez de Velasco
Kakouris
Kapteyn
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 luglio 1991.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente della Quarta Sezione
M. Diez de Velasco