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Sez. 2, Sentenza n. 11281 del 10/05/2010 (Rv. 612872 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Divieto di fumare - Verbale di contestazione della relativa violazione - Artt. 8 e 9 della legge n. 584 del 1975 - Natura di atto procedimentale - Conseguenze - Opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - Proponibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612872-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

A norma degli artt. 8 e 9 della legge 11 novembre 1975, n. 584, il verbale con cui si contesta la violazione del divieto di fumare nei luoghi nei quali esso è previsto ha natura di atto procedimentale, privo di idoneità a costituire titolo per la riscossione della relativa sanzione, mentre solo il successivo provvedimento prefettizio determina effettivamente la somma dovuta per la violazione; pertanto, poiché nel sistema delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, è soltanto l'ordinanza-ingiunzione ad avere efficacia esecutiva, nei confronti del suddetto verbale di contestazione non è proponibile l'opposizione di cui all'art. 22 della legge medesima, neppure qualora nello stesso sia erroneamente inserito l'avviso che, in caso di mancato pagamento, il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1975 num. 584 art. 8, Legge 11/11/1975 num. 584 art. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 16/01/2003 num. 3 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)