Sez. 2, Sentenza n. 3560 del 28/04/1990 (Rv. 466899 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE IN BASE ALLE NORME SULLA COMPETENZA PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - PRINCIPIO DELLA RILEVANZA DEL DECISUM RISPETTO AL DEDUCTUM - APPLICABILITÀ ALLA LIQUIDAZIONE IN SEDE DI PROCEDIMENTO CAMERALE OPPURE ORDINARIO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - DETERMINAZIONE IN BASE ALLE NORME SULLA COMPETENZA PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE - PRINCIPIO DELLA RILEVANZA DEL DECISUM RISPETTO AL DEDUCTUM - APPLICABILITÀ ALLA LIQUIDAZIONE IN SEDE DI PROCEDIMENTO CAMERALE OPPURE ORDINARIO.*
Il principio che ai fini della liquidazione degli onorari al difensore, il valore della controversia deve essere determinato a norma del codice di procedura civile con prevalente riguardo ai criteri obiettivi e, quando le norme processuali sulla Competenza per valore non prevedano parametri legali, in base al decisum piuttosto che al deductum, è applicabile anche quando - essendo il mandato ad litem estinto (per qualsiasi motivo) prima che sia stata pronunziata la sentenza nella causa in cui è stata espletata la prestazione professionale - la liquidazione a carico del cliente, previa Determinazione del valore della controversia, debba essere effettuata dal giudice successivamente adito in Sede di procedimento camerale oppure ordinario.*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 6, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)