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Sez. 1, Sentenza n. 6462 del 11/10/1985 (Rv. 443539 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DI NORME SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443539-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DI NORME SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ - CONSEGUENZE.*

La dichiarazione di incostituzionalità di norme che fissano criteri per la Determinazione dell'indennità di espropriazione (nella specie art. 16 legge n. 865 del 1971, norme provvisorie della legge n. 385 del 1980 e successive proroghe, dichiarati illegittimi dalle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 233 del 1983) non si traduce in una carenza del potere di espropriazione o di occupazione nelle ipotesi in cui detti criteri non siano più applicabili, ma solo comporta (stante la potenziale copertura da parte dell'ordinamento dell'intera area delle situazioni di fatto rilevanti per il diritto, e l'inammissibilità di vuoti normativi) che debba allora desumersi aliunde la disciplina del detto potere, facendo ricorso (ex art. 12 cpv. Disp. Prel. Cod. civ.) a quelle Disposizioni ed a quei principi dettati proprio per il caso in cui una norma espressa non si rinvenga nell'ordinamento. (V 5383/84, mass n 437091).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)