Sez. 3, Sentenza n. 804 del 17/03/1972 (Rv. 356975 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - OBBLIGO DI DISCUSSIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI ACQUISITI - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - SUFFICIENZA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - OBBLIGO DI DISCUSSIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI ACQUISITI - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE GLOBALE - SUFFICIENZA.*
La motivazione su di un punto di mero fatto non deve consistere nell'analisi e nella discussione di tutti i dati in proposito acquisiti al processo, essendo sufficiente che il giudice, avendoli tutti considerati, esponga in sintesi il risultato della sua valutazione globale delle risultanze probatorie e indichi quelle tra esse che ha ritenuto risolutive, in modo che sia possibile controllare il processo logico di formazione del suo convincimento. (Conf 2947'71, mass n 354201).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)