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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 638 del 1988

Decisione
decisa il 1988-06-08, depositata il 1988-06-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:638
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13256

  • Pena
  • Sanzioni sostitutiuve
  • Pretesa inapplicabilità ai reati perseguibili a querela
  • In caso di ritenuta applicabilità deterioramento ingiustificato della parte civile
  • Manifesta inammissibilità.
  • L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 77
  • Cost., artt. 3, 24, 25.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 77 L. 24 novembre 1981, n. 689, laddove renderebbe inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati punibili a querela, ovvero, ove si ritenesse possibile l'applicazione, laddove aggraverebbe la posizione della parte civile, in quanto, prospettandosi l'illegittimità in via alternativa, non viene indiduato il "thema decidendum".

Norme impugnate

  • art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 dal Pretore di Asolo nel procedimento penale a carico di Giromella Giuliano, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 86, prima serie speciale dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Asolo, con ord. 8 marzo 1985, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui - a suo avviso - renderebbe inapplicabili le sanzioni sostitutive ai reati punibili a querela, oppure, qualora invece le si ritenga applicabili, nella parte in cui - sempre a suo avviso - aggraverebbe la posizione della parte civile, in quanto il giudice dovrebbe limitarsi ad una generica condanna al risarcimento del danno, e al più alla concessione di una provvisionale, non potendo proseguire il giudizio per l'accertamento della integrale consistenza del danno: situazioni che - secondo l'ordinanza - violerebbero gli articoli 3, 24 e 25 Cost.
punto 2
Considerato che la questione è manifestamente inammissibile già per il modo in cui viene proposta in quanto, prospettando l'illegittimità in via alternativa, non viene individuato il thema decidendi, come invece si esige per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo sent. 28 gennaio 1983 n. 30), determinandosi un'ambivalenza della questione che non può essere superata in questa sede; che a tale pronuncia, pertanto, devesi allo stato addivenire, prescindendo dalla pure manifesta infondatezza della questione, innanzitutto perché il pretore non dice donde abbia attinto la strana interpetrazione dell'inapplicabilità delle sanzioni sostitutive quando si proceda a querela di parte: tesi smentita dal dato testuale proprio in tema di lesioni colpose, dato che l'art. 60 della legge impugnata esclude soltanto i reati di lesioni colpose, previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 590, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degl'infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, e sempre che abbiano prodotto le gravi conseguenze ivi richiamate: fatti che peraltro integrano proprio le ipotesi per le quali si procede d'ufficio; che conseguentemente in ogni altro caso di lesioni colpose, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 53 della legge, le sanzioni sostitutive sono evidentemente applicabili, pur potendosi procedere per detti reati soltanto a querela di parte, come espressamente dispone l'u.p. dell'art. 590 cod. pen.; che d'altronde anche la seconda alternativa d'illegittimità sarebbe manifestamente infondata perché l'interesse della parte civile non può mai compromettere i diritti di difesa dell'imputato nel processo penale: tanto più poi che la condanna generica al risarcimento del danno e la concessione di una provvisionale è quanto frequentemente si verifica senza che sia stato mai considerato compromissorio dei diritti della parte civile. La quale inserisce eccezionalmente l'azione civile nel processo penale, senza però poter pretendere di alternare il corso previsto dalla legge processuale penale, dato che a sua disposizione c'è sempre l'autonoma e principale azione civile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal Pretore di Asolo, con ord. 8 marzo 1985, con riferimento agli articoli 3, 24 e 25 Cost. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze