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Sez. 3, Sentenza n. 778 del 21/02/1977 (Rv. 384375 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - NECESSITA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384375-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - NECESSITA - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il ricorso per Cassazione e inammissibile qualora la procura al difensore, apposta sull'originale del ricorso depositato, non sia stata trascritta sulla copia notificata al resistente, poiche in tal caso non puo ritenersi accertato il rilascio di essa in epoca anteriore o coeva alla notificazione del ricorso, se cio non risulti univocamente da altri specifici elementi. (V 3644/76, mass n 382371; (V 1517/74, mass n 369649).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)