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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 4 ottobre 1979, cause riunite C-64/76, C-113/76, C-167/78, C-239/78, C-27/79, C-28/79 e C-45/79

Decisione
decisa il 1979-10-04
ECLI
ECLI:EU:C:1979:223

Epigrafe

Nelle cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28 e 45/79, P. DUMORTIER FRÈRES, SA, Tourcoing (causa 64/76), MAÏSERIES DU NORD, SA, Marquette-lez-Lille (causa 113/76), MOULINS & HUILERIES DE PONT-Á-MOUSSON, SA, Pont-à-Mousson (causa 167/78), LES MAÏSERIES DE BEAUCE, SARL (Moulin de Marboué), Marboué (causa 239/78), COSTIMEX, SA, Strasbourg (causa 27/79), «LA PROVIDENCE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE», société coopérative agricole, Reims (causa 28/79), MAÏSERIES ALSACIENNES, SA, Colmar (causa 45/79), con gli avvocati G. Lesourd, patrocinante dinanzi a! Conseil d'État e alla Cour de Cassation francese, e E. Jaudel, patrocinante dinanzi alla Cour d'appel di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. E. Arendt, Centre Louvigny, 34/B/IV, rue Philippe II, ricorrenti, contro CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. Daniel Vignes, direttore del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, assistito dal sig. Y. Crétien, amministratore presso lo stesso servizio, in qualità di co-agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. N. Van den Houten, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 2, place de Metz, convenuto, causa avente ad oggetto un procedimento a norma degli artt. 178 e 215, 2o comma, del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e T. Koopmans, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
Nella sentenza 19 ottobre 1977, nelle cause riunite 124/76 e 20/77, SA Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson e Société cooperative «Providence agricole de la Champagne» c/ Office national interprofessionnel des céréales (Racc. pag. 1795), la Corte ha dichiarato: «1) L'art. 11 del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, nella versione vigente dal 1o agosto 1975, per effetto della modifica apportata dal combinato disposto dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 4 marzo 1975, n. 665, e riprodotta dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, unitamente al regolamento del Consiglio 22 luglio 1975, n. 1955 ed ai successivi regolamenti che lo hanno sostituito, è incompatibile col principio di uguaglianza in quanto implica una disparità di trattamento, per quel che riguarda le re-stituzioni alla produzione, tra le semole e i semolini di granturco destinati all'industria della birra e l'amido di granturco. 2) Spetta alle istituzioni competenti in materia di politica agraria comune fare il necessario per ovviare a tale situazione».
punto 2
Con i regolamenti 22 maggio 1978, nn. 1125, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 142, del 30. 5. 1978, pag. 21), e 1127 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (GU n. L 142, del 30. 5. 1980, pag. 24), il Consiglio ha ripristinato, fino al termine della campagna 1978-1979, un regime di restituzioni alla produzione per la trasformazione del granturco impiegato nella fabbricazione di semole e semolini (in prosieguo: gritz) destinati alla produzione della birra. I principali elementi di questi regolamenti sono: la parità di trattamento fra la trasformazione del granturco in gritz e la trasformazione dello stesso prodotto in amido; la concessione retroattiva, su richiesta degli interessati, delle restituzioni a decorrere dal 19 ottobre 1977, data della sentenza della Corte mezionata in precedenza. Le disposizioni di attuazione di queste norme sono state adottate dalla Commissione con regolamento 4 luglio 1978, n. 1570, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75 per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei e che abroga il regolamento (CEE) n. 2026/75 (GU n. L 185, del 7. 7. 1978, pag. 22). L'art. 4 del regolamento n. 1570/78 re-cita: «Nel periodo compreso tra il 19 ottobre 1977 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, per il granturco trasformato in semole e semolini, per le rotture di riso prodotte nella Comunità o importate e per il frumento o il granturco trasformato in “quellmehl”, usati rispettivamente per la fabbricazione della birra o per la panificazione, la restituzione alla produzione viene versata a condizione che l'interessato fornisca la prova che il granturco, o il frumento o il riso sono stati trasformati nel corso di detto periodo e alleghi alla domanda di restituzione un documento che provi la vendita a una fabbrica di birra o ad un panificio di semole e semolini di granturco, di “quellmehl” o di rotture di riso, indicando i dati relativi alla quantità e alla destinazione previsti all'art. 3, paragrafo 4».
punto 3
Le ricorrenti producono semole e semolini di granturco, che sono venduti all'industria della birra, ed impiegati nella fabbricazione di questa bevanda. Con i presenti ricorsi, proposti l'8 luglio 1976 (causa 64/76), il 2 dicembre 1976 (causa 113/76), il 1o agosto 1978 (causa 167/78), il 30 ottobre 1978 (causa 239/78), il 19 febbraio 1979 (cause 27 e 28/79) e il 20 marzo 1979 (causa 45/79), si chiede in particolare che il Consiglio sia condannato a risarcire il danno subito dalle ricorrenti in seguito all'abolizione, a far data dal 1o agosto 1975, della restituzione alla produzione di gritz di granturco.
punto 4
Tutte le ricorrenti hanno adito parallelamente i competenti giudici amministrativi francesi, chiedendo l'annullamento delle decisioni di rifiuto opposte dall'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) alle domande di pagamento delle restituzioni alla produzione di gritz di granturco destinato alla produzione di birra, da esse presentate. Le liti riguardanti le ricorrenti nelle cause 167/78 e 28/79, pendenti dinanzi ai giudici francesi, hanno dato origine a due domande di pronunzia pregiudiziale, sulle quali la Corte si è pronunziata con la summenzionata sentenza 19 ottobre 1977. In seguito a questa sentenza, i giudici amministrativi investiti delle cause principali hanno annullato le decisioni di rifiuto opposte dall'ONIC alle domande delle ricorrenti. Nella prima delle due cause, l'ONIC ha impugnato la sentenza del tribunale amministrativo dinanzi al Conseil d'État francese. All'udienza del 21 giugno 1977, la Corte ha sentito le parti nelle cause 64 e 113/76 in merito alla responsabilità della Comunità per la soppressione della restituzione alla produzione di gritz di granturco, riservandosi di trattare in altra sede le questioni relative al nesso di causalità fra l'evento ed il danno e alla natura e all'entità di questo. Dopo la pronunzia, da parte della Corte, della sentenza 19 ottobre 1977, le ricorrenti nelle cause 64 e 113/76 hanno chiesto con lettera pervenuta il 13 dicembre 1977, là sospensione del procedimento «in attesa che il Consiglio adotti i provvedimenti di sua competenza in esecuzione di questa sentenza». Successivamente, con ricorso e memoria integrativa depositati il 19 febbraio 1979, le ricorrenti hanno chiesto la riapertura del pro-cedimento; dopo la riapertura di questo il Consiglio ha presentato le proprie osservazioni, il 20 aprile 1979.
punto 5
Anche le cause riunite 241, 242, 245-250/78, DGV e altri c/ Consiglio e Commissione hanno ad oggetto do-mande di risarcimento dei danni proposte a seguito dell'abolizione delle restituzioni alla produzione del gritz di granturco.
punto 6
Con ordinanza 12 giugno 1979, la Corte ha disposto la riunione delle presenti cause ai fini della fase orale del procedimento.
punto 7
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale del pro-cedimento senza procedere ad istruttoria. Cionondimeno, essa ha chiesto alle parti di rispondere ad alcuni quesiti.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › A — Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

paragrafo 1
condannare il Consiglio a risarcire il danno ad esse causato dalla mancata attribuzione di efficacia retroattiva al provvedimento che dispone il ripristino delle restituzioni alla produzione, danno valutato in: FF 2863021,66 (causa 64/76), FF 1648454,20 (causa 113/76), FF 4439599,90 (causa 167/78), FF 2536883,81 (causa 239/78), FF 6892782,00 (causa 27/79), FF 5677481,07 (causa 28/79), FF 826832,18 (causa 45/79), più gli interessi al tasso legale vigente in Francia a far data dalle scadenze mensili dei pagamenti delle restituzioni; in subordine, nelle cause 64 e 113/76, 27, 28 e 45/79, per il caso in cui non venga riconosciuto il diritto agli interessi di mora, condannare il convenuto, a risarcimento del suddetto danno, sulla base del valore attuale dell'unità di conto vale a dire 6,225 FF, ma con riserva delle eventuali variazioni di questo valore fino al giorno della pronunzia della sentenza della Corte, a versare i seguenti importi: FF 3156599,40 (causa 64/76) FF 1810399,88 (causa 113/76) FF 7596064,30 (causa 27/79) FF 6254820,70 (causa 28/79) FF 913700,00 (causa 45/79); nelle cause 64 e 113/76, 167/78, 27 e 45/79, condannare il convenuto al risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla mancanza di efficacia re-troattiva, danni il cui ammontare è pari a: FF 2094348,60 (causa 64/76) FF 1171327,50 (causa 113/76) FF 1500000,00 (causa 167/78) FF 2683288,00 (causa 27/79) FF 1658843,82 (causa 45/79); nella causa 45/79, accertare che il mancato ripristino delle restituzioni ha costretto la ricorrente a chiedere l'amministrazione controllata e ad interrompere completamente la produzione prima che il Consiglio ristabilisse la parità di trattamento tra i due prodotti di cui trattasi, a far data dal 19 ottobre 1977, e ad affidare la gestione dell'azienda ad un amministratore onde consentire l'esecuzione del concordato e la parziale soddisfazione dei creditori; in subordine, nelle cause 64 e 113/76, 27 e 45/79, disporre una perizia per la valutazione del danno; porre le spese di giudizio a carico del convenuto.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › B — II Consiglio conclude che la Corte voglia:

paragrafo 1
respingere i ricorsi; porre le spese a carico delle ricorrenti.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla ricevibilità

punto 1
Il Consiglio fa osservare che gli operatori economici che intendano far valere il preteso diritto di riscuotere da un ente pagatore francese un credito a carico del FEAOG, devono esperire un ricorso di legittimità e di merito dinanzi al giudice amministrativo competente chiedendo che l'ente pagatore sia condannato a corrispondere loro la somma controversa. In ogni caso, essendo stati promossi parallelamente il ricorso per eccesso di potere dinanzi al giudice amministrativo ed il ricorso ai sensi dell'art. 215 del Trattato dinanzi alla Corte di giustizia, il Consiglio ritiene di dover opporre al secondo ricorso le eccezioni di incompetenza o di irricevibilità, argomentando come segue: innanzitutto, il ricorrente può proporre un ricorso di legittimità e di merito dinanzi al giudice amministrativo; d'altra parte, questo ricorso, che è un ricorso per inadempimento, avendo per oggetto il pagamento delle restituzioni, va proposto prima di un eventuale ricorso per risarcimento dei danni, in quanto questo non ha ragion d'essere fintantoché sia ancora possibile il ricorso per inadempimento; infine, oltre all'eccezione di incompetenza, si può sollevare l'eccezione di litispendenza, in quanto sono stati proposti dinanzi a due giudici diversi due ricorsi aventi ad oggetto la stessa somma. Non diversamente, nel caso in cui vengano proposti un ricorso di legittimità e di merito dinanzi al giudice nazionale ed un ricorso per risarcimento dei danni contro la Comunità dinanzi alla Corte di giustizia, il Consiglio ritiene di dover eccepire l'irricevibilità di questa seconda azione, in quanto, a suo parere, l'azione esperita dinanzi al giudice nazionale è la sola proponibile, per i motivi già esposti. Quanto all'eccezione di litispendenza, il Consiglio rimanda alla sentenza della Corte 14 luglio 1967, nelle cause riunite 5, 7, 13-24/66, Kampffmeyer ed altri c/ Commissione (Racc. pag. 287). Secondo il Consiglio, quella sopra esposta è la soluzione adottata dalla Corte nelle cause 96/71, R. e V. Haegeman c/ Commissione (sentenza 25. 10. 1972, Racc. pag. 1005), 99/74, Grands Moulins des Antilles c/ Commissione (sentenza 26. 11. 1975, Racc. pag. 1531) e soprattutto nella causa 46/75, IBC c/ Commissione (sentenza 27. 1. 1976, Racc. pag. 65). Quanto sopra esposto vale, per il Consiglio, parimenti per il caso in cui le ricorrenti propongano, accanto alla domanda volta alla condanna per inadempimento, una distinta domanda di risarcimento degli ulteriori danni commerciali, alla quale non è opponibile la stessa eccezione; esso non vede, infatti, come sia possibile rendere ricevibile una domanda volta alla condanna per inadempimento, che di per sé sia irricevibile, con l'artifizio di legarla ad una domanda di risarcimento dei danni commerciali. Infine, il Consiglio asserisce, per quanto concerne le cause 64 e 113/76, che le considerazioni sopra esposte non perdono la loro validità per il fatto di non aver esso sollevato tempestivamente l'eccezione di irrecevibilità.
punto 2
Le ricorrenti ricordano che i ricorsi da esse promossi dinanzi ai giudici amministrativi miravano esclusivamente all'annullamento delle decisioni di rifiuto opposte dall'ONIC alle loro domande di pagamento delle restituzioni. Giacché, pertanto, tali ricorsi per eccesso di potere non possono pervenire a fornire all'ente pagatore un idoneo titolo di pagamento, mancando, oltretutto, un testo normativo comunitario che disponga in tal senso, le ricorrenti ritengono incongruente l'eccezione di litispendenza sollevata dal Consiglio sull'erroneo presupposto dell'identità di oggetto fra il ricorso per eccesso di potere e quello proposto ai sensi dell'art. 215 del Trattato. D'altra parte, in una causa vertente sul credito di un privato nei confronti di un ente pubblico, un ricorso di legittimità e di merito non può pervenire ad un risultato diverso da quello ottenibile con un ricorso per annullamento, giacché né il giudice, né, tantomeno, la stessa amministrazione, possono disporre il pagamento in mancanza, come nel caso di specie, di un idoneo titolo, che tragga origine dalla legge o da un contratto, titolo che, appunto, non è previsto da alcuna norma comunitaria. La stessa Corte di giustizia ha affermato, nella sentenza 19 ottobre 1977, che la semplice costatazione dell'illegittimità non è sufficiente, in mancanza di disposizioni comunitarie che autorizzino il pagamento. Le ricorrenti fanno presente che la Comunità non è parte nei procedimenti pendenti dinanzi ai giudici amministrativi nazionali, sicché né il giudice amministrativo, né il Conseil d'État, possono disporre il pagamento delle restituzioni, neppure nell'ambito di un ricorso di legittimità e di merito, giacché una sentenza in tal senso sarebbe inopponibile alle istituzioni delle Comunità, ed in particolare al FEAOG. L'ONIC è solamente un ente pagatore, semplice intermediario fra il FEAOG e i beneficiari della restituzione; pertanto, non è concepibile né condannare questo ente al pagamento di una restituzione, che resterebbe a suo carico, né, a fortiori, condannarlo al risarcimento dei danni per un illecito che non gli è imputabile. Le ricorrenti concludono affermando che solo con l'accoglimento del ricorso per risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 215 del Trattato, esse potrebbero ottenere il concreto riconoscimento delle loro pretese. Del resto, secondo le ricorrenti, il principio che un ricorso è irricevibile qualora sia pendente un procedimento mirante allo stesso risultato non può venire invocato, in quanto costituisce una deviazione dai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, e perché gli artt. 178 e 215 del Trattato non contengono alcuna disposizione restrittiva in tal senso. Nel diritto amministrativo francese, come d'altronde nel diritto dei principali Stati membri, non comporta l'irricevibilità di un ricorso il fatto che sia pendente un ricorso di legittimità e di merito mirante allo stesso risultato.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito

punto 1
Le ricorrenti fanno carico al Consiglio di non avere adottato tutti i provvedimenti necessari per uniformarsi alla sentenza della Corte 19 ottobre 1977: i regolamenti nn. 1125 e 1127/78 hanno solamente l'effetto di impedire l'aggravamento del danno subito dall'industria di trasformazione del granturco dalla data di questa sentenza, e non rimuovono le conseguenze dannose relative al periodo 1o agosto 1975-19 ottobre 1977. Questi regolamenti, avendo lasciato inalterata una situazione giuridica creata da regolamenti la cui illegittimità è stata constatata dalla Corte, sono pertanto illegittimi. Le ricorrenti osservano che il Consiglio era libero di agire come meglio credeva per ristabilire, per il futuro, l'eguaglianza fra i due prodotti, ma esso stesso ha adottato, con i regolamenti nn. 1125 e 1127/78, la soluzione di concedere una restituzione d'importo identico per il gritz e l'amido, come del resto aveva già sempre fatto prima del 1o agosto 1975. Comunque, per il passato, avendo i produttori di amido già riscosso restituzioni di cui era impossibile ottenere il rimborso, l'unica soluzione ammissibile era quella di corrispondere, con effetto re-troattivo, le stesse restituzioni ai produttori di gritz. Di conseguenza, le ricorrenti sostengono che il principio di eguaglianza richiedeva che venissero loro corrisposte durante il periodo dal 1o agosto 1975 al 19 ottobre 1977 restituzioni alla produzione uguali a quelle versate nello stesso periodo all'industria di produzione dell'amido, cosicché il mancato versamento di tali restituzioni costituisce un danno diretto e certo, del quale esse hanno diritto ad essere risarcite. Le ricorrenti sottolineano che, avendo l'ONIC continuato a ricevere, a titolo cautelativo, durante il periodo di cui trattasi le dichiarazioni riguardanti i quantitativi di granturco impiegati nella produzione del gritz destinato all'industria della birra, è facile la determinazione degli elementi di calcolo, per la parte corrispondente del danno, tanto più che è pacifico che, in seguito ai provvedimenti adottati nel 1975, i produttori di granturco non si sono rivalsi sui prezzi di vendita del lucro cessante loro derivato, data la resistenza opposta dai produttori di birra al benché minimo aumento, motivato dal blocco del prezzo di tale bevanda. Le ricorrenti nelle cause 64 e 113/76 ravvisano il secondo elemento del danno nella rilevante contrazione delle loro vendite, dovuta alla circostanza che la maggior parte delle birrerie erano state indotte a coprire, in tutto o in parte, i propri fabbisogni con acquisti di amido. Le ricorrenti hanno prodotto lettere della clientela che dimostrano il nesso di causalità esistente fra la soppressione delle restituzioni e questo mutamento della politica degli acquisti. Questo elemento del danno dev'essere commisurato, esse sostengono, innanzitutto alla diminuzione dei quantitativi di semola di granturco da esse lavorati dopo l'abolizione delle restituzioni. Inoltre, esse sono riuscite a vendere i loro prodotti solamente a condizione di praticare alla clientela prezzi talmente ridotti da comportare una rilevante perdita finanziaria, tanto più che esse avevano dovuto impegnarsi a far fruire la clientela dell'importo delle restituzioni di cui eventualmente avessero ottenuto il rimborso. Infine, le ricorrenti fanno rilevare che una notevole parte della loro clientela le ha abbandonate, ed anche questo costituisce un rilevante danno commerciale. La ricorrente nella causa 167/78 ravvisa un altro elemento del danno subito nel periodo in questione nel fatto che, a causa dell'abolizione della restituzione, l'aumento del prezzo del granturco non è stato controbilanciato da un corrispondente aumento del prezzo di vendita all'industria della birra. Di conseguenza, il suo bilancio, che era stato positivo durante tutti gli esercizi precedenti al 1975, era divenuto pesantemente negativo nel 1976, nel 1977 e durante i primi mesi dell'esercizio 1978. Il passivo accumulatosi negli esercizi 1976 e 1977 ha costretto la ricorrente, per contenere le spese generali, a procedere, dal 1977, alla riduzione di personale, sostenendo ulteriori oneri. Nonostante l'adozione di questi provvedimenti, la ricorrente si era vista costretta a cessare la produzione nel maggio 1978, con la conseguenza di nuovi licenziamenti, e del relativo pagamento delle indennità. Un ulteriore elemento del danno subito dalla ricorrente viene individuato nel fatto che essa, anche dopo il maggio 1978, data dell'interruzione della produzione, ha continuato a far fronte ai costi fissi, senza poterli compensare con incassi corrispondenti. La ricorrente nella causa 27/79 lamenta i danni derivanti dal fatto di aver dovuto chiudere, alla fine del gennaio 1976, il proprio stabilimento di Valenciennes. A questo proposito, essa ricorda che la concorrenza dell'amido era stata particolarmente intensa nel Nord della Francia, dove si trova l'unica grande industria francese di trasformazione dell'amido. Questa concorrenza aveva provocato la contrazione dell'attività dell'industria produttrice del gritz di questa regione ancor prima che entrasse in vigore l'abolizione della restituzione per il gritz, giacché, allorquando si era diffusa la notizia che sarebbe stato adottato questo provvedimento, l'industria della birra si era immediatamente convertita all'utilizzazione dell'amido, opponendosi, inoltre, a causa del blocco del prezzo della birra, al benché minimo aumento dei prezzi ad essa praticati. Contemporaneamente, l'aumento del prezzo di entrata del granturco, del 15 % circa, provocava un aumento corrispondente del prezzo di vendita del gritz, con la conseguenza che il ricavo lordo per quintale era divenuto inferiore al costo di produzione; questa situazione era aggravata dalla considerevole contrazione delle vendite, la quale a sua volta faceva aumentare l'incidenza dei costi fissi. La ricorrente nella causa 45/79 sostiene che il fatto che l'aumento del prezzo del granturco non abbia potuto essere compensato, per via dell'abolizione delle re-stituzioni, dall'aumento del prezzo di vendita del gritz, le ha provocato danni particolarmente gravi: questa società, infatti, costituita nel 1965, aveva costruito un nuovo stabilimento, effettuando ingenti investimenti, ed accollandosi, di conseguenza, ingenti ammortamenti. Si deve inoltre tener conto del fatto che il crollo dei prezzi di vendita, inizialmente verificatosi nel Nord della Francia, si è rapidamente propagato, a causa della concentrazione delle imprese del settore, all'insieme del mercato di approvvigionamento dell'industria francese della birra. Inoltre, la notizia che l'importo delle re-stituzioni sarebbe stato ridotto della metà alla fine del marzo 1975 aveva provocato, durante il periodo precedente a tale data, un brusco aumento della domanda di gritz di granturco e la costituzione, prima del 31 marzo 1975, di ingenti scorte da parte della clientela, con la conseguenza che, durante il mese di aprile, la ricorrente non aveva ricevuto alcun ordine da imprese produttrici di birra, e lo stabilimento era rimasto inattivo. Questo fenomeno si era ripetuto il 31 luglio. A causa di queste brusche variazioni, l'impresa aveva sostenuto pesanti costi di gestione per far fronte a improvvisi aumenti di ordini, mentre, durante il mese successivo, gli ordinativi non erano neppure sufficienti per dare lavoro al personale, con il risultato della mancanza di liquidità evidenziata dal conto economico del 1975. La ricorrente si vedeva così costretta, nel settembre del 1976, a chiedere l'amministrazione controllata. Pur essendo stata ammessa a questa procedura, essa non veniva autorizzata a continuare la produzione, mancando qualsiasi prospettiva di miglioramento, sicché venivano licenziati tutti i dipendenti, ai quali venivano corrisposte le relative indennità. L'utile di esercizio negativo dei primi otto mesi del 1976 e gli oneri connessi alla procedura di amministrazione controllata avevano cagionato una grave crisi di liquidità. Il conto economico del 1977 evidenzia un'ulteriore perdita, dovuta essenzialmente agli onorari del commissario giudiziale ed all'incidenza dei costi fissi.
punto 2
Il Consiglio riconosce che, dal punto di vista tecnico, il gritz e l'amido sono perfettamente sostituibili l'un l'altro nella fabbricazione della birra, ma fa osservare che, in pratica, l'industria della birra della Comunità, ed in particolare quella francese, non hanno modificato, nemmeno dopo la soppressione della restituzione, la loro tradizionale politica degli acquisti per quanto concerne il gritz di granturco destinato alla produzione della birra. Per quanto riguarda il mercato francese, questa affermazione è suffragata dalle seguenti cifre: Consumo di gritz di granturco in Francia: 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 (7 mesi) 80728 t 86350 t 102853 t 106963 t 109467 t 117130 t 74545 t Secondo il Consiglio, si è riscontrata, dopo il 1971, la tendenza ad impiegare in più larga misura i cereali non lavorati: 1971 1972 1973 1974 1975 1976 gritz utilizzato per hl mediodi birra prodotta 3,85 kg 4,23 kg 4,53 kg 4,84 kg 4,83 kg 4,77 kg gritz utilizzato per grado/ettolitro medio 0,80 kg 0,85 kg 0,91 kg 0,97 kg 0,96 kg 0,94 kg D'altronde, l'aumento della produzione francese di birra è stato, dopo il 1973, relativamente debole: 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 ettolitri prodotti 20956233 20395009 22664020 22097834 22660123 24585077 23539864 gradi/ettolitro prodotti 100799480 100343444 112640179 109163300 112847412 123908788 117228522 Il Consiglio ricorda poi che il gritz incide per il 14,7 % sul costo medio complessivo di un ettolitro di birra, e che le industrie francesi di produzione del gritz si sono parzialmente rivalse della contrazione degli utili provocata dall'abolizione delle restituzioni, aumentando i prezzi praticati all'industria della birra. Per dimostrare questo assunto, il Consiglio ha sottoposto alla Corte la tabella, riprodotta qui di seguito, nella quale sono indicati, in franchi francesi, i prezzi medi al quintale per grado/ettolitro del gritz e dell'amido di granturco praticati all'industria della birra. Questi prezzi medi sono stati calcolati in base ad informazioni concernenti vari stabilimenti di produzione del gritz della regione del Nord. Gritz Amido Prezzi praticati Prezzi in FF per grado/ettolitro (calcolo basato sul rapporto di 29,3 gradi/ettolitro per quintale) Prezzi praticati Prezzi in FF per grado/ettolitro (calcolo basato sul rapporto di 34 gradi/ettolitro per quintale) 1974: 1o trimestre 51,5 FF 2o trimestre FF 53 3o trimestre 65 FF 4o trimestre 70 FF 1975: 1o trimestre 80 FF 2o trimestre 97 FF 3o trimestre 116 FF 4o trimestre 116 FF (3,95) 100 FF (2,94) 1976: 1o trimestre 116,5 FF 2o trimestre 101,5FF 3o trimestre 106 FF 4o trimestre 109 FF (3,72) 132 FF (3,88) 1977: 1o trimestre 108 FF 2o trimestre 110 FF 3o trimestre 113 FF 4o trimestre 117 FF (3,99) 115 FF (3,38) 1978: 1o trimestre 108FF 2o trimestre 113 FF 3o trimestre 118 FF 4o trimestre 122 FF (4,16) 132FF (3,88) Il Consiglio trae dalla tabella le seguenti conclusioni: fra il 1974 e il 1978 si è verificato un aumento complessivo rilevante del prezzo del gritz di granturco, a causa dell'aumento del prezzo indicativo e del prezzo di entrata; il prezzo al quintale praticato all'industria della birra per il gritz di granturco ha registrato un incremento del 45 % fra il primo ed il terzo trimestre del 1975 e del 19,59 % fra il secondo ed il terzo trimestre dello stesso anno. Orbene, fra la stagione 1974-1975 e la stagione 1975-1976, il prezzo indicativo comunitario del granturco è aumentato solamente del 10 %; queste cifre dimostrano che l'industria francese di produzione del gritz ha aumentato i prezzi praticati all'industria della birra in misura superiore all'aumento medio del prezzo del granturco sul mercato comunitario; quest'industria ha dunque abbondantemente compensato, coll'aumento dei prezzi di vendita, il lucro cessante derivatole dall'abolizione delle restituzioni; anche a causa di questo aumento dei prezzi, il costo di produzione della birra per grado/ettolitro era più elevato, quando veniva impiegato il gritz, di quello sostenuto quando veniva impiegato l'amido; nel 1976, si era registrata una certa diminuzione del prezzo del gritz fra il primo trimestre e gli altri trimestri dell'anno; nel quarto trimestre del 1976, il costo dell'amido necessario per produrre un grado/ettolitro aveva superato quello del gritz impiegato per produrre lo stesso quantitativo, sicché i produttori di birra non avevano alcun interesse a coprire il loro fabbisogno con amido di granturco; questo è uno dei motivi per cui il consumo del gritz di granturco non è diminuito durante detto periodo; dal 1977 al 1978, l'aumento del prezzo praticato per il gritz all'industria della birra aveva nuovamente reso il costo del gritz impiegato nella produzione di un grado/ettolitro superiore a quello dell'amido di granturco impiegato per la produzione dello stesso quantitativo, senza che ciò provocasse la riduzione del consumo del gritz da parte dell'industria francese della birra. Il Consiglio è consapevole del carattere approssimativo della tabella; cionondimeno, ritiene che essa rispecchi nelle grandi linee le tendenze dei produttori francesi di gritz. Mentre aumentava il prezzo del gritz venduto all'industria della birra, quello della birra aumentava in misura molto più ridotta, sicché si può affermare, secondo il Consiglio, che, in definitiva, le conseguenze dell'abolizione delle restituzioni sono ricadute indirettamente sull'industria della birra, in quanto l'industria produttrice del gritz ha ripercosso, almeno in parte, le conseguenze del provvedimento sui prezzi da essa praticati all'industria della birra. Il Consiglio ricorda che la situazione dei produttori della regione del Nord della Francia è particolare, poiché, in questa regione, si trovano i due soli produttori francesi di amido di granturco; cionondimeno, l'industria della birra di questa re-gione impiega di preferenza e in quantità molto più elevate il gritz piuttosto che l'amido di granturco. Altri aspetti caratteristici del mercato del gritz nella re-gione del Nord sono: per lo più, gli im-pianti per la produzione del gritz situati in questa regione sono stati costruiti in epoca relativamente remota, sicché la loro produttività è inferiore a quella degli stabilimenti di altre regioni; nel Nord della Francia la produzione di birra è in declino da qualche anno, mentre nella regione alsaziana è in aumento, a scapito, appunto, della regione del Nord; l'industria produttrice del gritz del Nord incontra ostacoli, per motivi inerenti soprattutto ai trasporti, nel vendere tale prodotto in Alsazia. Nell'esaminare, poi, la situazione di ta-lune imprese francesi produttrici di gritz di granturco, il Consiglio ricorda che la ricorrente nella causa 28/79 aveva aperto nel 1975 uno stabilimento a Pringy, e che i prospetti mensili presentati all'ONIC indicano che le vendite da essa effettuate all'industria della birra erano passate dai 181737 quintali della stagione 1975-1976 ai 222252,90 quintali della stagione 1976-1977. Esso tratta poi della chiusura, alla fine del febbraio 1976, dello stabilimento di Valenciennes, appartenente alla ricorrente nella causa 27/79: secondo i dati forniti da questa, lo stabilimento aveva prodotto, nell'agosto 1975, 2670,10 quintali e, nel dicembre 1975, 6665,70 quintali. Sembra che, dopo la chiusura dello stabilimento di Valenciennes, la produzione dello stabilimento di Strasburgo, anch'esso di proprietà della ricorrente nella causa 27/79 (che è il maggiore produttore francese di gritz) sia aumentata in misura assai rilevante: basti dire che, mentre la produzione del mi-glior mese dell'ultimo trimestre 1975 (settembre) era di 10669,45 quintali, quella del migliore mese del primo trimestre 1976 (marzo) era di 25397,51 quintali. La ragione della chiusura dello stabilimento di Valenciennes, decisa già prima del 1975, va quindi ricercata nella volontà della ricorrente di riorganizzare la produzione, mantenendo in funzione solamente lo stabilimento più efficiente e, in ogni caso, più produttivo. I dati forniti dimostrano, d'altronde, che la produzione di gritz da parte della ricorrente è notevole: 13828,10 quintali nel gennaio 1976; 36696,93 quintali nel giugno 1976; 29665,03 quintali nel giugno 1977. Quanto alla ricorrente nella causa 45/79, la sua produzione è aumentata in misura rilevantissima dall'agosto 1975 (230 quintali) al dicembre 1975 (4290 quintali), ed è stata ingente anche nella prima metà del 1976 (8640 quintali in gennaio, mese di congiuntura favorevole per questo settore, e 7850 in giugno, con una diminuzione nei successivi mesi autunnali, che costituiscono una stagione morta per l'industria della birra); come sembra rivelare il ricorso stesso, la vera ragione delle difficoltà della ricorrente erano senza dubbio problemi finanziari, connessi soprattutto agli ingenti investimenti effettuati. Quanto allo stabilimento di Pont-à-Mousson, appartenente alla ricorrente nella causa 167/78, ed attualmente chiuso, esso era già da gran tempo uno dei più antiquati della Francia, tanto che, mentre, di regola, per produrre una tonnellata di gritz, si impiegano 1,80 tonnellate di granturco, esso ne consumava spesso molto di più, sì che l'ONIC era stato costretto, nel liquidare le restituzioni, ad applicare il coefficiente di rendimento 1,80; cionondimeno, gli impianti non erano stati adeguatamente rinnovati, neppure durante gli anni '70, e per giunta, la società aveva dovuto far fronte, nel periodo 1975-1976, a seri problemi di direzione. Quanto alla ricorrente nella causa 113/76, che ha acquisito il controllo sulle ricorrenti delle cause 167/78 e 45/79, la sua produzione è aumentata dai 42000 quintali della stagione 1975-1976 ai 115500 quintali della stagione 1977-1978. Da quanto esposto, il Consiglio trae la conclusione che l'industria produttrice del gritz destinato alla produzione di birra non può considerarsi in crisi, atteso che la produzione complessiva si mantiene costante, anche se è vero che le imprese aventi una produzione relativamente limitata non riescono a sostenere né la sempre più intensa concorrenza interna manifestatasi da circa sei anni a questa parte, né quella dell'industria tedesca, e che alcune società hanno dovuto e debbono tuttora affrontare particolari difficoltà, sorte prima del 1975, e dovute alla loro insufficiente adattabilità al mercato, all'obsolescenza degli impianti e al minor grado di produttività rispetto a stabilimenti più efficienti. Il Consiglio passa poi ad esaminare il mercato del gritz in Germania e nel Benelux, ricordando che la Repubblica federale di Germania, ove è vietato l'impiego del gritz di granturco nella produzione della birra destinata al mercato nazionale, è cionondimeno il maggiore produttore ed esportatore di gritz della Comunità, come dimostra l'aumento assai rilevante, dal 1974, delle esportazioni di questo prodotto dalla Germania: 1974 1975 1976 1977 135923 t 141754 t 175437 t 191296 t Le imprese tedesche hanno per lo più stabilimenti moderni, con elevato coefficiente di produttività; il gritz non è, in genere, la loro unica produzione, ed, infine, esse sono situate lungo il Reno, cioè in posizione favorevole, che permette loro di raggiungere molte regioni della Comunità senza elevati costi di trasporto. Le esportazioni di gritz della Repubblica federale di Germania, dirette soprattutto al mercato francese, sono passate da 7197 tonnellate nel 1972 a 21370 nel 1977; esse erano già raddoppiate fra il 1972 (7197 tonnellate) e il 1974 (14294 tonnellate). Quanto alle esportazioni di gritz di granturco dai paesi del Benelux, il Consiglio ha prodotto le seguenti cifre : 1974 1975 1976 1977 Paesi Bassi 6760 t 7806 t 17166 t 16835 t Belgio-Lussemburgo 14598 t 8016 t 21995 t 28141 t Queste esportazioni, di cui la maggior parte è diretta verso gli altri Stati membri, dimostrano che l'abolizione delle restituzioni non ha cagionato gravi problemi commerciali sui mercati olandese e belgo-lussemburghese, tant'è vero che una nuova impresa per la produzione di gritz, nata nel Benelux nel febbraio del 1976, produceva, già negli ultimi sei mesi della stagione 1975-1976, 8600 tonnellate di gritz, portando la propria produzione, nel periodo 1976-1977, a più di 26000 tonnellate; il Consiglio ne desume che la concorrenza sempre più vivace dei produttori tedeschi di gritz, alla quale sono stati esposti negli ultimi anni i produttori francesi costituisce una delle cause principali delle difficoltà di questi, in quanto solo le imprese di maggiori dimensioni e più produttive sono state in grado di resistervi. Il Consiglio osserva, infine, che la posizione degli stabilimenti dei due principali esportatori tedeschi di gritz, cioè le imprese ricorrenti nelle cause 241 e 242/78, situati l'uno sul canale del Meno e l'altro sul Reno, contribuisce alla loro maggiore competitività sul mercato alsaziano rispetto ai produttori del Nord della Francia, sfavoriti dal costo del trasporto dalla regione del Nord all'Alsazia. In realtà, l'abolizione delle restituzioni non ha recato pregiudizio all'industria di produzione del gritz del mercato comune, considerata nel suo complesso, nel periodo dal 1o agosto 1975 al 19 ottobre 1977 e non è la causa diretta delle difficoltà incontrate da un ristretto numero di produttori francesi nel corso degli ultimi anni. Il lucro cessante di questa industria, ammesso che vi sia stato, è stato addossato, in definitiva, ai consumatori, e non ha le caratteristiche del danno imputabile alla Comunità ai sensi della sentenza della Corte 25 maggio 1978 (cause riunite 83 e 94/76; 4, 15 e 40/77, HNL ed altri c/ Consiglio e Commissione; Racc. pag. 1209), tali caratteristiche mancano nel caso di specie, in quanto il preteso danno riguarda tutti i produttori di gritz della Comunità e questi non sono stati realmente danneggiati rispetto all'industria di produzione dell'amido, avendo anzi, in generale, aumentato la produzione e il fatturato dopo il 1975, ed in quanto non vi è stato spostamento di rilievo della domanda dal gritz all'amido di granturco. Infine, se si dimostrasse che l'aumento delle importazioni di gritz in Francia è stato provocato dalla situazione di svantaggio in cui il gritz di granturco di produzione francese si era venuto a trovare rispetto al gritz di produzione tedesca per il meccanismo degli importi compensativi monetari, verrebbe a cadere il nesso di causalità fra l'abolizione delle restituzioni e l'asserita diminuzione patrimoniale dell'industria francese di trasformazione.
punto 3
Le ricorrenti replicano che i dati statistici presentati dal Consiglio dimostrano unicamente che, in linea generale, i produttori francesi di gritz sono riusciti, a costo di enormi perdite, a conservare, con risultati più o meno brillanti a seconda delle regioni, il loro tradizionale mercato. Il diritto delle ricorrenti al rimborso delle mancate restituzioni è indipendente dall'andamento della loro produzione e delle loro vendite; infatti, secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, ai quali rinvia l'art. 215 del Trattato, i presupposti del risarcimento del danno sono l'illecito della pubblica amministrazione, l'esistenza del danno ed il nesso di causalità diretta fra l'illecito ed il danno. Orbene, l'adozione di misure discriminatorie costituisce un illecito che il Consiglio non può giustificare pretendendo di essersi uniformato alla sentenza della Corte 19 ottobre 1977. Altrettanto innegabile è la sussistenza del danno, dato che, se il principio di uguaglianza fosse stato rispettato, le ricorrenti avrebbero potuto percepire restituzioni di importo pari a quelle corrisposte per l'amido; infatti, fra i principi generali ai quali rinvia l'art. 215 del Trattato, vi è quello che il danno va risarcito integralmente, sia che esso consista in una vera e propria perdita (danno emergente), sia che esso consista in un mancato profitto (lucro cessante). Ebbene, durante il periodo in questione, le imprese produttrici del gritz, anche quelle apparentemente in espansione ed in attivo grazie o ad apporti di capitale fresco, o al realizzo di elementi dell'attivo, oppure a profitti realizzati in altri settori di attività, hanno, in realtà, lavorato in perdita. Quanto al nesso di causalità, la sua sussistenza non può essere contestata, in quanto è a causa dei provvedimenti adottati, e di essi soli, che le ricorrenti non hanno potuto percepire le restituzioni. Secondo le ricorrenti, le statistiche presentate dal Consiglio potrebbero, semmai, essere prese in considerazione al solo fine di valutare la situazione di quelle fra di esse che hanno chiesto, oltre al risarcimento del danno derivante dall'abolizione delle restituzioni, anche il distinto risarcimento del danno commerciale. Quanto alla posizione delle ricorrenti sul mercato del gritz, il fatto che in Francia il consumo di gritz per la produzione della birra sia rimasto stabile dopo l'abolizione delle restituzioni, nonostante che le scelte dell'industria produttrice della birra siano dettate da considerazioni di prezzo, si spiega unicamente con i grandi sacrifici affrontati dall'industria produttrice del gritz pur di conservare, e possibilmente accrescere, il proprio mercato, in attesa che venissero ripristinate le restituzioni; per questo motivo, le ricorrenti non si attardano a contestare i dati forniti dal Consiglio sul consumo complessivo di gritz, nonostante che le statistiche dell'associazione dei produttori di semole di granturco forniscano dati notevolmente diversi. Le ricorrenti contestano, invece, i dati del Consiglio quanto ai prezzi praticati per il gritz all'industria della birra, affermando che, quand'anche fossero esatti, non sarebbero probanti: infatti, l'andamento dei prezzi è condizionato da molti elementi, ma non dall'abolizione delle restituzioni; ciò è dimostrato dal fatto che l'aumento del prezzo del gritz fra il secondo e il terzo trimestre del 1975 non è molto superiore, in percentuale, a quello registratosi fra il primo e il secondo trimestre, nonostante che in questo periodo le restituzioni fossero ancora in vigore; infatti, l'aumento dei prezzi fra il primo trimestre 1974 ed il terzo trimestre 1975 è il risultato dell'aumento dei costi di produzione e delle materie prime come avrebbe confermato il confronto con l'andamento del prezzo dell'amido durante lo stesso periodo, se fossero stati presentati anche i dati relativi a questo prodotto, giacché, a partire dal secondo trimestre del 1976, il prezzo del gritz ha registrato una diminuzione, mentre invece il prezzo dell'amido aumentava sensibilmente. Ciò dimostra dunque chiaramente che l'industria produttrice del gritz, pur di conservare il proprio mercato, è stata costretta a ridurre i prezzi, mentre i produttori di amido potevano permettersi di accrescere il proprio margine di profitto; questi dati rivelano del pari che il prezzo del gritz è rimasto relativamente stabile dopo il ripristino delle restituzioni, il che dimostra che i prezzi, non essendo stati aumentati in seguito alla abolizione delle restituzioni, non potevano nemmeno essere ridotti in seguito al ripristino di queste. Le ricorrenti avanzano poi l'ipotesi che, nel periodo in questione, l'industria produttrice dell'amido abbia mirato più all'incremento del profitto unitario che all'espansione delle vendite all'industria della birra, ipotesi che spiegherebbe perché la concorrenza dell'amido abbia avuto conseguenze gravi solamente per gli stabilimenti per la produzione del gritz ubicati nel Nord della Francia. Le ricorrenti passano quindi ad esaminare la situazione dei produttori di gritz nelle varie regioni della Francia, costatando che, effettivamente, come è confermato da lettere di aziende del settore, prodotte dalle stesse ricorrenti, alcuni produttori di birra della regione del Nord hanno indirizzato verso l'amido la propria politica di acquisti. Non è esatto affermare che la produzione di birra nel Nord delle Francia sia in declino, anche se non si può negare che essa stia attraversando un periodo di trasformazione, durante il quale molte piccole imprese hanno cessato la produzione. Quanto al costo dei trasporti fra la regione del Reno e quella del Nord, è vero che esso è relativamente elevato, ma l'osservazione vale per i trasporti nelle due direzioni. Né si può seriamente sostenere che l'industria di produzione del gritz sita nel Nord sia sfavorita dalla sua posizione geografica, tanto più che l'industria della birra di questa regione mantiene una certa importanza ed i trasporti, in particolare in direzione della regione parigina, sono poco costosi. La ricorrente nella causa 27/79 contesta poi quanto affermato dal Consiglio, che, cioè, essa aveva deciso di chiudere lo stabilimento di Valenciennes già prima dell'abolizione delle restituzioni alla produzione ed, inoltre, essa ha potuto continuare a rifornire la stessa clientela con la produzione dell'altro suo stabilimento, cosa impossibile dato l'elevato costo dei trasporti fra il Nord e l'Alsazia. La ricorrente nella causa 45/79 precisa che la sua organizzazione, nonostante una certa fragilità dovuta alla brevità della sua esperienza, poteva considerarsi sostanzialmente normale, ed inoltre che non si può considerare un errore dei suoi dirigenti la decisione di costruire, in un periodo di grande espansione del mercato del gritz, un nuovo, moderno stabilimento, facendo ricorso alle normali fonti di finanziamento. Questa decisione non ha provocato alla società problemi finanziari di alcun genere prima del 1975, anno in cui si sono manifestate difficoltà dovute al fatto che le sue riserve non erano sufficienti a permetterle di produre in perdita per quasi tre anni; occorre ricordare che essa fa parte di quelle tre imprese francesi che hanno come unica attività la produzione del gritz. La ricorrente nella causa 167/78 fa osservare che l'asserita obsolescenza dei suoi impianti non era così grave da impedirle di operare in attivo in una normale situazione di concorrenza: lo scarto fra la produttività del suo stabilimento e quella di uno stabilimento nuovo può essere valutata in una percentuale, non superiore al 2 %, che sarebbe stata facilmente sopportabile in una normale situazione di concorrenza. Fino al 1975, essa realizzava un utile di esercizio rilevante mentre, a partire dal 1976, registrava notevoli perdite d'esercizio; anche il conto economico era stato in attivo fino al 1973, registrando un utile negativo assai lieve nel 1974, valore negativo che raddoppiava nel 1975 ed, infine, diveniva molto rilevante nei due anni successivi. L'ammontare complessivo delle perdite è comunque ancora inferiore all'importo complessivo delle restituzioni non corrispostele. Secondo la ricorrente nella causa 113/76, è errata la deduzione del Consiglio, secondo la quale il fatto di avere acquisito il controllo sulle ricorrenti nelle cause 167/78 e 45/79 dimostrerebbe chiaramente la favorevole situazione economica della ricorrente stessa. Infatti, il saldo attivo del bilancio del 1976 è dovuto in realtà al cospicuo indennizzo per un esproprio ed al riporto degli utili degli esercizi precedenti, mentre invece il conto dei profitti e delle perdite rivela una perdita d'esercizio di 367000 franchi; nel corso dell'esercizio 1976, la perdita d'esercizio ha, poi, oltrepassato un milione di franchi, con un utile negativo a bilancio di più di 869000 franchi. Le ricorrenti affermano poi che il mercato francese assorbe una quota ridottissima delle esportazioni di gritz dalla Germania, pari, ancora nel 1974, ad appena il 10 % del loro volume complessivo. Da allora, la quota delle esportazioni tedesche dirette verso il mercato francese è diminuita progressivamente, sicché in questo periodo non è aumentata sensibilmente la concorrenza dell'industria tedesca del gritz sul mercato di approvvigionamento dell'industria francese della birra. Quanto alle importazioni di gritz da altri paesi, esse non hanno mai superato, nello stesso periodo, 3500 tonnellate l'anno. Le ricorrenti sostengono infine che l'incidenza degli importi compensativi non può essere valutata prescindendo dalla concorrenza fra l'industria del gritz francese e quella tedesca; orbene, è già stato dimostrato in precedenza che le importazioni di gritz dalla Germania in Francia sono aumentate sensibilmente dal 1970 al 1974, restando poi stazionarie.
punto 4
Nella controreplica nelle cause 27, 28 e 45/79, il Consiglio sostiene che il gritz e l'amido sono reciprocamente sostituibili, dal punto di vista tecnico, nella fabbricazione della birra, ma non vi è stata alcuna sostituzione fra i due prodotti dal punto di vista commerciale. Mentre, nel 1970, l'industria francese della birra aveva consumato 15000 tonnellate di amido di granturco, il consumo si era ridotto, nel 1978, a sole 9000 tonnellate, contro un consumo annuo medio di 110000 tonnellate di gritz; la concorrenza fra i due prodotti è dunque puramente teorica, e non sembra essere divenuta effettiva neppure al momento dell'abolizione delle restituzioni, salvo i casi eccezionali di due o tre fabbriche di birra del Nord della Francia situate in prossimità di due stabilimenti francesi in cui viene prodotto l'amido. D'altronde, fra gli elementi che influenzano il prezzo della birra, le restituzioni sembrano avere un'importanza assai minore di quella delle oscillazioni del prezzo dell'uno o dell'altro ingrediente. Sommando i dati relativi alla produzione media mensile di gritz di ciascuna delle ricorrenti nei periodi 1975-1976 e 1977-1978, il Consiglio perviene ad un quantitativo di 7004 tonnellate per il primo periodo e di 7232 tonnellate per il secondo. Esso, per quanto ritenga logico che le imprese affrontino dei sacrifici pur di conservare la propria clientela, considera invece fuori della logica sacrifici così ingenti come quelli che le ricorrenti sostengono di aver affrontato, i quali hanno avuto l'effetto di triplicare il volume delle vendite, e quindi di moltiplicare per tre il passivo. Il Consiglio sostiene che la propria decisione di ripristinare le restituzioni a far data dal giorno della pronunzia della sentenza della Corte 19 ottobre 1977 è conforme a quanto ivi disposto, ma nega di avere con ciò riconosciuto il principio che le restituzioni per il gritz e per l'amido devono essere uguali in ogni caso, e in particolare per il periodo 1975-1977. La Corte ha infatti affermato, che, dopo aver garantito per un lungo periodo lo stesso trattamento ai due prodotti, il Consiglio non poteva, senza un'obiettiva giustificazione, porre fine alla parità di trattamento; non ha però sancito il principio della parità di trattamento in assoluto fra i due prodotti. Il Consiglio ricorda che, nella sentenza nelle cause 5, 7 e 13-24/66, Kampffmeyer, la Corte aveva subordinato il risarcimento per il lucro cessante a condizioni estremamente restrittive. A tutte le domande proposte dalle ricorrenti, esso oppone la mancanza del nesso di causalità fra l'abolizione delle restituzioni ed il danno; le ricorrenti, infatti, non si sono adoperate per fornire la prova concludente — la cui necessità è sottolineata nella sentenza della Corte 15 giugno 1976 (causa 74/74, CNTA c/ Commissione; Racc. pag. 797) — dell'esistenza di questo nesso tra i danni lamentati e l'operato del Consiglio. L'ulteriore danno lamentato da alcune ricorrenti è, secondo il Consiglio, una semplice situazione di fatto. La diminuzione patrimoniale lamentata non deriva dall'abolizione delle restituzioni, bensì da altri motivi, quali l'ubicazione di alcuni stabilimenti per la lavorazione del granturco, che le espone alla più intensa concorrenza sia delle industrie per la produzione dell'amido situate in prossimità delle fabbriche di birra loro clienti, sia di altri stabilimenti per la lavorazione del granturco, situati in Francia o all'estero, in una posizione più favorevole di quella delle ricorrenti per ciò che concerne il costo dei trasporti, come pure l'obsolescenza degli impianti di alcuni stabilimenti di produzione del gritz, che ne limita la competitività.

SENTENZA › In fatto › IV — Le risposte delle parti ai quesiti scritti posti dalla Corte

paragrafo 1
La Corte ha invitato le ricorrenti a rispondere per iscritto a quesiti sull'andamento dei prezzi del gritz da esse venduto durante il periodo 1974-1978, come pure sugli eventuali elementi, diversi dall'abolizione delle restituzioni, che hanno influito su detto andamento.
paragrafo 2
Le ricorrenti hanno fornito informazioni sull'andamento del prezzo di vendita del gritz praticato, dopo il 1974, da parte di ciascuna di esse, con riferimento ai prezzi delle materie prime ed ai costi di gestione durante questo stesso periodo. Queste informazioni, esse sostengono, dimostrano l'infondatezza degli argomenti del Consiglio, secondo il quale esse hanno fatto gravare sui prezzi praticati all'industria della birra la maggior pane degli aumenti derivanti dall'abolizione delle restituzioni.
paragrafo 3
Dalle informazioni fornite, risulta infatti — a loro avviso — che il prezzo di entrata del granturco ha subito, durante il periodo in esame, un aumento superiore al 40 %, mentre i prezzi di vendita del gritz all'industria della birra sono variati in proporzione diversa rispetto a quelli delle materie prime impiegate: ad esempio, l'aumento dei prezzi di vendita del gritz praticati dalla ricorrente nella causa 64/76 è stato solamente del 4,58 %; i costi di produzione delle ricorrenti hanno subito un notevole aumento nello stesso periodo, sicché l'utile lordo di ciascuna di esse ha registrato una drastica contrazione, con la conseguenza che molte di esse si sono trovate a lavorare in perdita.

SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 10 luglio 1979, le parti hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 12 settembre 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Le ricorrenti chiedono che la Comunità economica europea, rappresentata dal Consiglio, sia condannata, ai sensi dell'art. 215, 2o comma, del Trattato CEE, a risarcire il danno loro assertivamente arrecato con l'abolizione, disposta dal regolamento del Consiglio 4 marzo 1975, n. 665, che modifica il regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, (GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14), delle restituzioni alla produzione di semole e semolini («gritz») di granturco destinati all'industria della birra.
punto 2
Le cause sono state riunite ai fini del procedimento e vanno mantenute riunite ai fini della sentenza.
punto 3
Con sentenza 19 ottobre 1977 questa Corte, pronunziandosi nell'ambito delle cause riunite 124/76 e 20/77, SA Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson e Société cooperative «Providence agricole de la Champagne»c/ Office national interprofessionnel des céréales (Racc. pag. 1795) sulle domande pregiudiziali proposte da due giudici amministrativi francesi, constatava che le disposizioni controverse dei regolamenti del Consiglio erano incompatibili col principio di uguaglianza in quanto implicavano una disparità di trattamento, per quel che riguarda le restituzioni alla produzione, tra le semole e i semolini di granturco destinati all'industria della birra e l'amido di granturco. Inoltre, questa Corte dichiarava che spettava alla istituzioni competenti in materia di politica agricola comune fare il necessario per ovviare a tale situazione.
punto 4
In seguito a questa sentenza, le restituzioni alla produzione di gritz di granturco impiegato dall'industria della birra venivano ripristinate con regolamento del Consiglio 22 maggio 1978, n. 1125, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 142, del 30. 5. 1978, pag. 21). L'importo delle restituzioni veniva stabilito dal regolamento del Consiglio n. 1127/78, adottato e pubblicato nelle stesse date del regolamento n. 1125/78 (GU n. L 142, pag. 24). I due regolamenti entravano in vigore il terzo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; tuttavia, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del regolamento n. 1125/78 e dell'art. 6 del regolamento n. 1127/78, le restituzioni, su domanda degli interessati, venivano concesse con effetto dal 19 ottobre 1977, vale a dire con effetto retroattivo dalla data della sentenza emessa dalla Corte nell'ambito dei procedimenti pregiudiziali summenzionati.
punto 5
Le domande delle ricorrenti hanno dunque ad oggetto il risarcimento del danno ad esse assertivamente causato dalla mancata corresponsione delle restituzioni durante il periodo che va dal 1o agosto 1975, data di entrata in vigore del regolamento n. 665/75, al 19 ottobre 1977. Il danno lamentato da tutte le ricorrenti consisterebbe nel venir meno di un introito pari all'importo delle restituzioni che sarebbero loro state versate se il gritz di granturco avesse fruito dello stesso trattamento dell'amido; inoltre, alcune ricorrenti lamentano ulteriori danni, consistenti in particolare nella contrazione delle vendite e in disavanzi d'esercizio.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 6
II Consiglio, convenuto, ha eccepito l'irricevibilità dei ricorsi, sostenendo tra l'altro che le ricorrenti, per ottenere il pagamento delle restituzioni, avrebbero dovuto proporre un apposito ricorso, dinanzi ai giudici amministrativi nazionali e contro gli enti nazionali competenti, volto al pagamento delle restituzioni. Questa eccezione non può tuttavia venire accolta, in quanto le domande proposte dalle ricorrenti nel caso di specie non costituiscono ricorsi per inadempimento, volti al pagamento di somme dovute in forza di norme comunitarie, ricorsi che non possono essere fondati sugli artt. 178 e 215, 2o comma, del Trattato CEE, ma vanno considerate domande di risarcimento dei danni causati dall'illecito constatato dalla Corte nella sentenza 19 ottobre 1977. Questo danno non può, secondo le ricorrenti, essere valutato esclusivamente in funzione delle restituzioni non corrisposte. Nel caso di specie è inoltre assodato, in base alla summenzionata sentenza, che il giudice nazionale non avrebbe potuto accogliere un ricorso per inadempimento, in mancanza di norme comunitarie che autorizzino gli enti nazionali a corrispondere gli importi richiesti.
punto 7
Né tanto meno può venire accolta l'«eccezione di litispendenza» sollevata dal Consiglio. I ricorsi pendenti dinanzi ai giudici amministrativi francesi sono, infatti, volti all'annullamento delle decisioni di rifiuto opposte dall'ente nazionale competente alle domande di versamento delle restituzioni. Questi giudici nazionali non sono competenti a pronunziarsi sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità; orbene, giacché tanto l'oggetto, quanto il fondamento giuridico dei ricorsi proposti dinanzi ai giudici nazionali e dinanzi alla Corte sono diversi, non ci si può richiamare, per negare la ricevibilità dei ricorsi proposti dinanzi alla Corte nel caso di specie, ai principi in materia di litispendenza vigenti nei diritti processuali degli Stati membri.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

punto 8
Nella sentenza 19 ottobre 1977, la Corte ha constatato che l'abolizione delle restituzioni per il gritz di granturco destinato all'industria della birra, mentre venivano mantenute in vigore le restituzioni per l'amido di granturco, era incompatibile col principio di uguaglianza. Nell'ambito delle presenti cause si tratta pertanto di stabilire, innanzitutto, se questo illecito sia tale da far sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215, 2o comma, del Trattato CEE.
punto 9
La costatazione che una situazione giuridica creata da atti normativi della Comunità è illegittima non è di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza di siffatta responsabilità. La Corte si è già pronunziata in questo senso nella sentenza 25 maggio 1978 (cause riunite 83/76 ed altre, Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe ed altri c/Consiglio e Commissione; Racc. pag. 1209). A questo proposito, la Corte ha ricordato che, secondo la sua giurisprudenza costante, la responsabilità della Comunità per un atto normativo implicante delle scelte di politica economica sussiste solo in caso di violazione grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli. Tenendo conto dei principi che, nei sistemi giuridici degli Stati membri, disciplinano la responsabilità dei pubblici poteri per danni provocati ai privati da atti normativi, la Corte ha dichiarato che, in un contesto normativo caratterizzato dall'esercizio di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l'attuazione della politica agricola comune, la responsabilità della Comunità può sussistere solo in via eccezionale, se l'istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri.
punto 10
Nel caso di specie, questa Corte è propensa a ritenere che vi sia stato, da parte del Consiglio, un siffatto disconoscimento palese e grave dei limiti imposti all'esercizio dei suoi poteri discrezionali nell'ambito della politica agricola comune. Essa fonda il suo convincimento, in particolare, sulle seguenti considerazioni.
punto 11
Occorre anzitutto considerare che il principio di egualianza, sancito in ispecie dall 'art. 40, n. 3, 2o comma, del Trattato CEE, che vieta qualsiasi discriminazione nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, ha particolare importanza fra le norme di diritto comunitario volte alla tutela degli interessi dei singoli. In secondo luogo, il disconoscimento di questo principio nel caso di specie ha riguardato un gruppo ristretto e ben delimitato di operatori economici. Infatti, a quanto risulta, le ricorrenti nelle presenti cause e le ricorrenti nelle cause parallele 241/78 ed altre (Deutsche Getreideverwertung und Rheinische Kraftfutterwerk GmbH ed altri c/Consiglio e Commissione) costituiscono l'insieme dei produttori di gritz di granturco della Comunità; inoltre, il danno lamentato dalle ricorrenti eccede l'ambito dei rischi economici inerenti alle attività nel settore interessato. Infine, la soppressione nel 1975, da parte del Consiglio, della parità di trattamento con i produttori di amido di granturco, mantenuta fin dall'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, è priva di una sufficiente giustificazione.
punto 12
Il disconoscimento, da parte del Consiglio, dei limiti posti al suo potere discrezionale, è tanto più evidente in quanto il Consiglio, come ha ricordato questa Corte nella sentenza 19 ottobre 1977, non ha dato seguito ad una proposta, volta a ripristinare le restituzioni per il gritz di granturco, formulata dalla Commissione già nel giugno 1975 e basata sulla considerazione che la mancata corresponsione di queste restituzioni potrebbe, in circostanze prevedibili, turbare l'equilibrio fra il gritz di granturco e l'amido di granturco sul mercato delle materie prime dell'industria della birra.
punto 13
Per questi motivi, la Corte perviene alla conclusione che la soppressione, disposta dal regolamento del Consiglio n. 665/76, delle restituzioni per il gritz di granturco fa sorgere la responsabilità della Comunità.
punto 14
Ciò premesso, occorre valutare il pregiudizio provocato dalla discriminazione ai danni dei produttori di gritz. La causa del danno lamentato dalle ricorrenti è costituita dall'abolizione, da parte del Consiglio, delle restituzioni che avrebbero dovuto venire corrisposte ai produttori di gritz qualora fosse stata rispettata la parità di trattamento con i produttori di amido di granturco. L'entità del danno va pertanto calcolata in base all'importo di queste restituzioni.
punto 15
Il Consiglio ha criticato tale metodo di calcolo sostenendo che i produttori di gritz hanno compensato il danno facendo gravare sui prezzi di vendita il maggior onere derivante dall'abolizione delle restituzioni. Nell'ambito di un'azione di responsabilità, una siffatta obiezione non si può, in via di principio, considerare infondata. Si deve infatti ammettere che, qualora l'abolizione delle restituzioni fosse stata effettivamente compensata da un aumento dei prezzi, l'entità del danno non potrebbe venire determinata in base all'ammontare delle restituzioni non corrisposte, giacché, subentrando l'aumento dei prezzi al versamento delle restituzioni, il produttore non subirebbe alcuna perdita.
punto 16
Dal canto loro, le ricorrenti hanno negato di aver effettuato la suddetta rivalsa, come sostenuto dal Consiglio, salvo che per un breve periodo all'inizio della stazione 1975-1976. Di fronte alla concorrenza dei produttori di amido, che fruivano delle restituzioni, esse avrebbero preferito, nell'ambito della loro politica commerciale, vendere il gritz in perdita pur di conservare il loro mercato, anziché aumentare i prezzi, correndo così il rischio di perdere la clientela. Gli aumenti di prezzo segnalati dal Consiglio sono dovuti, secondo le ricorrenti, all'aumento del prezzo di entrata del granturco e dei costi di produzione.
punto 17
I dati statistici e le altre informazioni fornite dalle parti a sostegno delle rispettive deduzioni non permettono di aderire alla tesi del Consiglio, in quanto se ne può desumere che, durante il periodo di cui trattasi, il prezzo del gritz e quello dell'amido hanno avuto un andamento parallelo, non influenzato dalla mancata corresponsione delle restituzioni per il gritz, con l'unica eccezione degli ultimi mesi del 1975 e dell'inizio del 1976, durante i quali il prezzo del gritz è stato aumentato di un importo pari a quello delle restituzioni non versate. Le ricorrenti hanno però dichiarato che tale aumento era stato provvisoriamente accettato dall'industria della birra, a condizione che, con una clausola inserita nei contratti di vendita, venisse trasferito all'acquirente il diritto di fruire delle restituzioni, anche con effetto retroattivo, qualora queste fossero state eventualmente ripristinate dalla Comunità.
punto 18
Di conseguenza, il danno da risarcire alle ricorrenti va determinato in un importo pari alle restituzioni che esse avrebbero riscosso qualora, durante il periodo dal 1o agosto 1975 al 19 ottobre 1977, l'impiego del granturco nella produzione di gritz destinato all'industria della birra avesse dato diritto alle stesse restituzioni dell'impiego di granturco nella produzione d'amido; un'eccezione va però fatta per i quantitativi di granturco impiegati nella fabbricazione di gritz venduto a prezzi maggiorati degli importi corrispondenti alle restituzioni non versate, in forza di contratti che garantivano all'acquirente la fruizione delle restituzioni eventualmente ripristinate.
punto 19
Alcune ricorrenti hanno inoltre chiesto il risarcimento di ulteriori danni assertivamente subiti.
punto 20
Nel caso dei due stabilimenti per la lavorazione del granturco ubicati nel Nord della Francia, questi ulteriori danni consisterebbero soprattutto nella notevole contrazione delle vendite di gritz all'industria della birra. Tale contrazione, che risulta chiaramente dai dati prodotti dalle ricorrenti, non può affatto essere imputata alla mancata corresponsione delle restituzioni; infatti, come è già stato detto, le ricorrenti hanno insistito sul fatto di non avere aumentato i prezzi di vendita del gritz in seguito all'abolizione delle restituzioni, preferendo, come la Corte ha avuto modo di constatare esaminando l'andamento dei prezzi, vendere in perdita pur di conservare il mercato, anziché aumentare i prezzi, col rischio di perdere la clientela. La disparità di trattamento fra il gritz e l'amido quanto alle restituzioni non si è pertanto riflessa sui prezzi di vendita. La causa delle diminuzione delle vendite, accusata dai produttori di gritz nonostante questa politica commerciale, non può pertanto essere individuata nella disparità di trattamento derivata dall'abolizione delle restituzioni.
punto 21
Diversa è la natura degli ulteriori danni lamentati da altre ricorrenti, due -delle quali si sono viste costrette a chiudere gli stabilimenti ed una terza a chiedere l'amministrazione controllata. Il Consiglio ha sostenuto che le difficoltà incontrate da queste imprese derivano da fattori peculiari a ciascuna di esse, quali l'obsolescenza degli impianti e problemi di direzione e di finanziamento. I dati forniti a questo proposito dalle parti nel corso del procedimento non consentono di individuare le vere cause degli ulteriori danni. È tuttavia sufficiente costatare che, quand'anche l'abolizione delle restituzioni avesse contribuito ad aggravare le difficoltà delle ricorrenti di cui trattasi, tali difficoltà non deriverebbero dal comportamento illegittimo del Consiglio in modo così diretto da rendere la Comunità responsabile per il risarcimento dei danni. In materia di responsabilità extracontrattuale dei pubblici poteri per atti normativi, non ci si può richiamare ai principi comuni ai diritti degli Stati membri, ai quali rinvia l'art. 215, 2o comma, del Trattato, per sostenere che esiste l'obbligo di risarcire qualsiasi conseguenza dannosa, anche lontana, di una situazione normativa illegittima.
punto 22
Le domande volte al risarcimento di danni ulteriori assertivamente subiti non possono, di conseguenza, venire accolte.
punto 23
Le ricorrenti hanno prodotto in giudizio taluni documenti che dovrebbero consentire di determinare i quantitativi di gritz per i quali si chiede il risarcimento nonché gli importi delle restituzioni non corrisposte per questi quantitativi. La Corte non è però in grado, in questa fase del procedimento, di valutare l'esattezza dei dati ivi contenuti. Pertanto, è opportuno stabilire, in via interlocutoria, i criteri da essa adottati per l'indennizzo delle ricorrenti, rinviando, per la determinazione dell'entità del risarcimento, all'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, ad una successiva decisione delle Corte.

SENTENZA › In diritto › Sulla domanda di interessi

punto 24
Le ricorrenti hanno inoltre chiesto che il Consiglio venga condannato a corrispondere gli interessi al tasso legale in vigore in Francia, a far data dalle scadenze mensili delle restituzioni.
punto 25
Trattandosi di responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell'art. 215, 2o comma, la domanda va esaminata alla luce dei principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, ai quali rinvia tale disposizione. In base a questi principi, la domanda relativa agli interessi è in linea generale ammissibile. Secondo i criteri adottati dalla Corte per la valutazione del danno, l'obbligo di corrispondere gli interessi sorge dalla data della presente sentenza, in quanto essa costituisce declaratoria dell'obbligo di risarcire il danno. Il tasso d'interesse da applicare è del 6 %.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, in via interlocutoria, dichiara e statuisce: 1. La Comunità economica europea pagherà a 1) P. Dumortier frères, SA, Tourcoing; 2) Maïseries du Nord, SA, Marquette-lez-Lille; 3) Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson, SA, Pont-à-Mousson; 4) Les Maïseries de Beauce, Sàrl, Marboué; 5) Costimex, SA Strasbourg; 6) «La Providence agricole de la Champagne», société coopérative agricole, Reims; 7) Maïseries alsaciennes SA, Colmar, le somme equivalenti alle restituzioni alla produzione di gritz di granturco impiegato dall'industria della birra che dette imprese, ciascuna per quanto la riguarda, avrebbero avuto il diritto di riscuotere se, nel periodo dal 1o agosto 1975 al 19 ottobre 1977, l'impiego di granturco per la produzione di gritz avesse dato diritto alle stesse restituzioni dell'impiego di granturco per la produzione d'amido; un'eccezione sarà fatta per i quantitativi di gritz venduti a prezzi maggiorati degli importi corrispondenti alle restituzioni non versate, in forza di contratti che garantivano all'acquirente la fruizione delle restituzioni eventualmente ripristinate. 2. Le somme dovute vanno maggiorate degl'interessi del 6 % a partire dalla data della presente sentenza. 3. Le parti presenteranno alla Corte, entro il termine di 12 mesi dalla pronunzia della presente sentenza, i dati relativi all'entità del risarcimento stabiliti di comune accordo. 4. In mancanza di accordo, le parti faranno pervenire alla Corte, entro lo stesso termine, le loro conclusioni suffragate da dati numerici. 5. Le spese sono riservate.

Firme

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Pescatore Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait Koopmans Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 ottobre 1979. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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