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Sez. L, Sentenza n. 4636 del 07/05/1998 (Rv. 515212 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Infortunio occorso al piccolo imprenditore agricolo in attività lavorativa per la cosiddetta "reciprocanza" nel fondo o nell'azienda altrui ex art. 2139 cod. civ. - Indennizzabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515212-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA

Sussiste l'occasione di lavoro, con conseguente diritto all'indennizzo in caso di infortunio, quando un agricoltore diretto svolge la sua attività sul fondo di un altro coltivatore, gratuitamente ma con l'impegno allo scambio, delle prestazioni, secondo l'istituto della reciprocanza, previsto dall'art. 2139 cod. civ., che - come conseguenza sotto l'aspetto previdenziale e assicurativo - comporta che detta attività deve ritenersi ricollegata al proprio fondo in maniera sostanziale e funzionale seppure in modo indiretto e immediato, sempre che lo scambio di mano d'opera, in quanto tra piccoli imprenditori agricoli, abbia ad oggetto prestazioni agricole reciproche, sicché non è sufficiente che lo scambio avvenga tra una prestazione agricola ed una prestazione di diverso genere (quale nella specie quella edile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2139, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)