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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17884 del 22/06/2023 (Rv. 668012 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1 d.l. 148/2017 - Improcedibilità del procedimento prefallimentare - Esclusione - Perdita della legittimazione dell'Agenzia delle entrate - Esclusione - Onere della prova del debitore.
Stato
decisa il 2023-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668012-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di dichiarazione di fallimento, la temporanea inesigibilità del credito erariale, conseguente alla presentazione della domanda di ammissione alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 1 del d.l. n. 148 del 2017, pur incidendo sulla possibilità di avviare o proseguire eventuali azioni esecutive, non esclude la legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a richiedere il fallimento, né comporta l'improcedibilità del relativo giudizio prefallimentare; l'eventuale esito positivo della domanda, che è onere del debitore provare essere intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, può, invece, costituire oggetto di valutazione ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza.

Decreto Legge 16/10/2017 num. 148 art. 1 CORTE COST., Legge 04/12/2017 num. 172 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)