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Sez. 3, Sentenza n. 1646 del 01/06/1968 (Rv. 333437 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA- DEROGA CONVENZIONALE DELL'ART. 2055 COD. CIV. - NEI RAPPORTI TRA CONDEBITORI- LICEITA.*
Stato
decisa il 1968-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333437-01

RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA- DEROGA CONVENZIONALE DELL'ART. 2055 COD. CIV. - NEI RAPPORTI TRA CONDEBITORI- LICEITA.*

E perfettamente lecita la clausola contrattuale tendente a regolare nei rapporti interni l'Azione di regresso tra i due corresponsabili del fatto illecito in modo difforme da quanto prescritto dall'art.2055 cod. civ., addossando tutto l'Onere della responsabilita ad uno dei soggetti (applicazione in tema di contratto d'appalto della pa).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1354, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)