Sez. 3, Sentenza n. 1646 del 01/06/1968 (Rv. 333437 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA- DEROGA CONVENZIONALE DELL'ART. 2055 COD. CIV. - NEI RAPPORTI TRA CONDEBITORI- LICEITA.*
RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA- DEROGA CONVENZIONALE DELL'ART. 2055 COD. CIV. - NEI RAPPORTI TRA CONDEBITORI- LICEITA.*
E perfettamente lecita la clausola contrattuale tendente a regolare nei rapporti interni l'Azione di regresso tra i due corresponsabili del fatto illecito in modo difforme da quanto prescritto dall'art.2055 cod. civ., addossando tutto l'Onere della responsabilita ad uno dei soggetti (applicazione in tema di contratto d'appalto della pa).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1354, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)