Sez. L, Sentenza n. 4901 del 22/09/1979 (Rv. 401539 - 01)
GUERRA - MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA - PARIFICAZIONE PERMANENTE ED AUTOMATICA AD ESSI DEI MUTILATI ED INVALIDI PER CAUSE DI SERVIZIO - INAMMISSIBILITA - SCATTO ANTICIPATO DI ANZIANITA PREVISTO PER I PRIMI DALLA LEGGE N 336 DEL 1970 - SPETTANZA AI SECONDI - ESCLUSIONE.*
GUERRA - MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA - PARIFICAZIONE PERMANENTE ED AUTOMATICA AD ESSI DEI MUTILATI ED INVALIDI PER CAUSE DI SERVIZIO - INAMMISSIBILITA - SCATTO ANTICIPATO DI ANZIANITA PREVISTO PER I PRIMI DALLA LEGGE N 336 DEL 1970 - SPETTANZA AI SECONDI - ESCLUSIONE.*
Ne l'art 1 della legge n 539 del 1950, ne l'art 5 della successiva legge n 474 del 1958, fissano una parificazione giuridica permanente e automatica tra i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per cause di servizio, in modo che un qualunque beneficio legislativamente stabilito per i primi debba ritenersi automaticamente esteso ai secondi, poiche, dal contesto di tali norme, risulta che la categoria dei mutilati e invalidi di guerra viene assunta solo come parametro per l'attribuzione ai mutilati e invalidi per servizio di singoli benefici, con esplicito riferimento alla situazione concretamente esistente al momento dell'entrata in vigore delle singole leggi. Pertanto, in Mancanza di previsione espressa, non spetta ai mutilati e invalidi per cause di servizio lo scatto anticipato di anzianita previsto dalla legge 24 maggio 1970, n 336, in favore degli ex combattenti e categorie equiparate. (Conf 492/77, mass n 384043).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1950 num. 539 art. 1, Legge 03/04/1958 num. 474 art. 5 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)