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Sez. 3, Sentenza n. 8135 del 26/05/1982 Ud. (dep. 22/09/1982) Rv. 155148 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155148-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice è libero di non accordare il beneficio della sospensione condizionale della pena se, avuto riguardo alle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., presume che il colpevole non si asterrà dal commettere ulteriori reati; ove vi sia stata esplicita richiesta, ha il dovere giuridico di fornire sul punto adeguata motivazione. (Conf mass n 141504).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)