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Sez. 1, Sentenza n. 6521 del 01/12/1982 (Rv. 424157 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA RESA SU DUE CAUSE RIUNITE - LIMITAZIONE D'APPELLO AD UNA DELLE DUE CAUSE - NOTIFICAZIONE - INESISTENZA - CONSEGUENZA - NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE RAPPRESENTANTE E DOMICILIATARIO DELL'APPELLATO NELL'ALTRA CAUSA - SANATORIA MEDIANTE RINNOVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424157-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA RESA SU DUE CAUSE RIUNITE - LIMITAZIONE D'APPELLO AD UNA DELLE DUE CAUSE - NOTIFICAZIONE - INESISTENZA - CONSEGUENZA - NOTIFICAZIONE PRESSO IL PROCURATORE RAPPRESENTANTE E DOMICILIATARIO DELL'APPELLATO NELL'ALTRA CAUSA - SANATORIA MEDIANTE RINNOVAZIONE - ESCLUSIONE.*

La riunione di procedimenti connessi non interferisce sulla autonomia delle rispettive cause e della posizione processuale delle parti in ciascuna di esse. Pertanto, la notificazione dell'atto d'appello avverso la sentenza resa su due cause riunite, che investa una di dette cause, è affetta da giuridica inesistenza, e come tale non è suscettibile di rinnovazione, qualora sia stata effettuata presso il procuratore rappresentante e domiciliatario dell'appellato nell'altra causa, diverso dal legale a mezzo del quale il medesimo si sia costituito nella causa investita dalla impugnazione, vertendosi in tema di notificazione eseguita presso soggetto e luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto. (V 3888/81, mass n 414536).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)