Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 16/04/1970 (Rv. 346628 - 01)
SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA< - IN GENERE - DOVERI DEL GIUDICE - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PRONUNZIA GIUDIZIALE - LIMITI - ACCONTI CORRISPOSTI AL LEGITTIMARIO DA PARTE DELL'EREDE - OGGETTO DELL'ESTIMAZIONE - RESIDUO DELLA QUOTA DI RISERVA.*
SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DI QUOTA DI RISERVA< - IN GENERE - DOVERI DEL GIUDICE - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA - LIQUIDAZIONE - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PRONUNZIA GIUDIZIALE - LIMITI - ACCONTI CORRISPOSTI AL LEGITTIMARIO DA PARTE DELL'EREDE - OGGETTO DELL'ESTIMAZIONE - RESIDUO DELLA QUOTA DI RISERVA.*
Nel caso di Azione tendente alla riduzione di Disposizioni testamentarie che si assumano lesive della legittima, il giudice deve anzi tutto accertare quale sia la quota di legittima spettante all'attore legittimario, e deve, a tal fine, riunire fittiziamente i beni e determinare l'asse ereditario, procedendo poi alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell'apertura della successione e tenendo conto anche della qualita dei beni, se fruttiferi o meno. Accertato cosi la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro, e che, in questo ultimo caso, il credito del legittimario non e di valuta, ma di valore, per cui, operando l'aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantita di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di guisa che detta aestimatio deve riferirsi alla data in cui l'integrazione e la liquidazione si determina, cioe al momento della pronuncia giudiziale che la effettua. Qualora, tuttavia, l'erede abbia gia corrisposto al legittimario delle somme di denaro in acconto della quota dovuta, specie se il versamento sia avvenuto in tempo prossimo all'apertura della successione, oggetto della aestimatio non deve piu essere l'intera quota spettante al legittimario, ma soltanto la porzione che ne e residuata dopo il versamento degli acconti, dei quali non puo disconoscersi la natura satisfatoria dell'originario credito di valore del legittimario stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 554 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)