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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 33 del 1994

Decisione
decisa il 1994-01-26, depositata il 1994-02-10
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:33
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 20620

  • Processo penale
  • Misure cautelari
  • Divieto di custodia cautelare per la persona affetta da hiv e nei casi di aids conclamata
  • Presunzione legale di incompatibilità tra malattia e carcerazione
  • Lamentata violazione del principio di tutela della collettività
  • Denunciata disparità di trattamento, in punto di libertà personale, rispetto alle persone affette da patologie altrettanto gravi ed irreversibili
  • Affermata lesione dei principi di corretta motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e di soggezione del giudice alla sola legge
  • Ritenuta distorta attuazione del principio che non consente la carcerazione se effettuata in modo contrario al senso di umanità o lesivo del diritto alla salute
  • Mancata conversione nei termini del decreto-legge contenente la norma impugnata
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione in legge del decreto-legge contenente la norma impugnata. - Nello stesso senso, su analoga questione sollevata nei confronti di norma, di identico contenuto, di altro decreto-legge, O. n. 435/1993. red.: E.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • d.l. 13 marzo 1993, n. 60
  • art. 286-bis codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del codice di procedura penale come introdotto dal decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 28 aprile 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Bonvini Davide, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993; 2) n. 2 ordinanze emesse il 17 e 25 marzo 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nei procedimenti penali a carico di La Marca Franco e Vona Carmela, iscritte ai nn. 453 e 467 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 286- bis del codice di procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, e che la medesima questione è stata sollevata con due ordinanze di contenuto analogo, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino; che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte la medesima questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento; che il decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1993, sicché, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, l'ordinanza n. 435 del 1993 ed altre ivi richiamate), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del codice di procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze