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Sez. L, Sentenza n. 1370 del 10/05/1974 (Rv. 369448 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONE DI FATTO DI ATTIVITA DI LAVORO UTILIZZATA DAL DATORE DI LAVORO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1974-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369448-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - PRESTAZIONE DI FATTO DI ATTIVITA DI LAVORO UTILIZZATA DAL DATORE DI LAVORO - SUFFICIENZA.*

Il contratto non costituisce l'unica essenziale fonte del rapporto di lavoro, che puo sussistere per effetto dell'attivita comunque esplicata dal prestatore d'opera ed utilizzata dal datore di lavoro al di fuori della tradizionale Forma di stipulazione contrattuale derivante da un espresso accordo di volonta. In questi casi, quindi, l'esecuzione delle prestazioni lavorative deve essere considerata come estrinsecazione di un rapporto di lavoro e manifestazione legittima di consenso idoneo a costituire un valido contratto. (V 807'73, mass n 363068).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)