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Sez. 2, Sentenza n. 2141 del 21/07/1973 (Rv. 365355 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI APPELLO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365355-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI APPELLO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La novita della prova, ove si tratti dello stesso mezzo istruttorio espletato in primo grado, si qualifica in relazione all'oggetto, sul quale deve essere mancata nel giudizio di primo grado qualsiasi deduzione probatoria; essa non e esclusa qualora le due prove siano tra loro connesse solo per un rapporto di mera pregiudizialita logica, conservando piena indipendenza per i fatti che ne costituiscono l'oggetto. Comunque, l'indagine del giudice d'appello rivolta a identificare il contenuto obbiettivo e le finalita dei mezzi istruttori dedotti per la prima volta nel giudizio di secondo grado, al fine di accertare se riguardino o no fatti nuovi, importa un apprezzamento di fatto che, se congruamente motivato, e incensurabile in Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)