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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 83 del 1970

Decisione
decisa il 1970-05-21, depositata il 1970-06-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:83
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 5041

  • Frodi alimentari
  • Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti
  • D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162
  • Pretesa violazione degli artt. 73 e 76 della costituzione sotto il profilo dell'arbitrario ritardo nella pubblicazione della legge delegante e dell'emanazione oltre il termine del decreto legislativo
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
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Vedi: sent. 13/67

Norme impugnate

  • d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1968 dal pretore di Pordenone nel procedimento penale a carico di Casagrande Giovanni, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969. Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzl';
punto 1
Ritenuto in fatto che l'ordinanza di rimessione solleva la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (legge delegata) in relazione alla legge delegante 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento agli articoli 73 e 76 della Costituzione, per ritardata pubblicazione della legge delega, promulgata il 9 ottobre 1964 e pubblicata il 28 ottobre 1964;
punto 2
Considerato che la questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza di questa Corte n. 13 del 1967, e successivamente è stata dichiarata manifestamente infondata con le sentenze nn. 32, 33 e 106 dello stesso anno; che la nuova ordinanza di remissione non prospetta nuovi profili, né adduce comunque argomenti che possano indurre la Corte a modificare la decisione precedentemente adottata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), in relazione alla legge delegante 9 ottobre 1964, n. 991, questione sollevata in riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione, con ordinanza del pretore di Pordenone del 3 dicembre 1968. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze