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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 81 del 1990

Decisione
decisa il 1990-02-20, depositata il 1990-02-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:81
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15027

  • Istruzione pubblica
  • Scuole d'istruzione secondaria, licei artistici e istituti d'arte
  • Concorso riservato per nomina a preside
  • Requisito per la partecipazione
  • Biennio continuativo d'incarico nella qualifica di preside
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 412/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso proposto da Monaco Panfilo contro il Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 471 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza 21 ottobre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella parte in cui richiede un biennio continuativo d'incarico nella qualifica di preside, al fine di poter partecipare al concorso riservato per titoli, integrato da un colloquio, da esso previsto al fine della nomina a preside delle scuole d'istruzione secondaria, dei licei artistici e degl'istituti d'arte; che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale disposizione con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
punto 2
Considerato che la questione è identica a quella già decisa, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 412 del 1988; che non sono stati addotti motivi nuovi che possano indurre ad una diversa decisione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze