Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 70 del 1988
Massime (1)
Massima n. 10244
- Enfiteusi
- Canone
- Determinazione
- Riferimento ai parametri delle leggi di riforma agraria
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 14 giugno 1974, n. 270, art. 1.
- Cost., art. 42, comma terzo.
Leggi la massima
Ai fini della determinazione del canone enfiteutico (e quindi del capitale d'affranco) non è utilizzabile la disciplina stabilita per l'espropriazione per pubblica utilità, in quanto l'istituto dell'enfiteusi ha fonte contrattuale. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 14 giugno 1974, n. 270, in riferimento all'art. 42, comma terzo, Cost.). - cfr. sent.n. 246/1984 e 53/1974.
Norme impugnate
- art. 1 legge 14 giugno 1974, n. 270
Parametri
- art. 42, comma 3, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 dal Pretore di Francavilla Fontana, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Francavilla Fontana, con ordinanza del 18 marzo 1983, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270, nella parte in cui, riferendosi ai fini della determinazione del canone enfiteutico (e quindi del capitale di affranco) ai parametri stabiliti dalle leggi di riforma agraria (n. 230 e n. 841) del 1950, implicherebbero illegittima "dissociazione (temporale) tra diritto colpito e momento cui va riferito il calcolo del valore di quest'ultimo";
che innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 2
Considerato che con la sentenza n. 246 del 1984, che ha dichiarato l'inammissibilità di identica questione, questa Corte ha già chiarito che la norma parametro invocata (la quale si correla al potere di imperio esercitato per motivi di pubblico interesse) non si attaglia all'istituto dell'enfiteusi, che ha fonte contrattuale; mentre già precedentemente (sent. n. 53/1974) aveva "negato la validità dell'esegesi che ponga l'affrancazione sullo stesso piano del potere di espropriazione per pubblico interesse" (sent. n. 246/1984);
che sulla base delle richiamate considerazioni anche l'odierna questione risulta pertanto manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Francavilla Fontana con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze