Sez. 5 - , Sentenza n. 12491 del 14/02/2020 Ud. (dep. 20/04/2020) Rv. 278957 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - VERBALI DI PROVE DI ALTRI PROCEDIMENTI | Giudizio abbreviato - Limiti di acquisizione imposti dall'art. 238, comma 1, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
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La disposizione contenuta nell'art. 238, comma 1, cod. proc. pen., che limita l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento ai casi di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento, non è applicabile nel giudizio abbreviato dove vige il principio della decisione allo stato degli atti che implica la possibilità di utilizzazione di prove diverse da quelle che potrebbero essere legittimamente utilizzate in dibattimento, purché non acquisite "contra legem".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)