Sez. 1, Sentenza n. 29554 del 07/11/2025 (Rv. 676379-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Trattenimento di fatto presso la struttura di accoglienza - Presupposto del trattenimento questorile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI - In genere.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
La permanenza del cittadino straniero, nell'intervallo di tempo che precede il trattenimento, presso una struttura di prima accoglienza, a seguito dello sbarco, non costituisce un
"presupposto" del successivo trattenimento del Questore, ex art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, dovendosi computare il termine di quarantotto ore per la convalida, solo a decorrere dal provvedimento questorile di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri. (Fattispecie relativa ad un ricorso proposto da un cittadino straniero che, immediatamente dopo il suo arrivo in Italia, era stato trasferito presso la struttura di prima assistenza di Pantelleria, mentre il provvedimento formale di trattenimento era stato adottato solo tre giorni dopo, contestualmente al suo trasferimento presso il CPR di Caltanissetta).
Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)