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Sez. 2, Sentenza n. 17245 del 20/04/2006 Cc. (dep. 18/05/2006) Rv. 233650 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Ricettazione - Termine di prescrizione - Procedimenti pendenti per i quali non è stata dichiarata l'apertura del dibattimento - Si applica la disposizione dell'art. 157 cod.pen. come modificata dall'art. 6 L. 5 dicembre 2005 n. 251.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233650-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In relazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore L. 5 dicembre 2005 n. 251 per i quali non vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, il reato di ricettazione deve ritenersi prescritto decorso il termine di otto anni trovando applicazione, per effetto dell'art. 10 comma secondo, in quanto più favorevole all'imputato, la disposizione dell'art. 6 della medesima legge secondo cui la prescrizione estingue il reato decorso il termine corrispondente al massimo della pena edittale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)