Sez. 1, Sentenza n. 33 del 12/01/1971 (Rv. 349337 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - PROVINCIALI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI DIRITTO - COMPETENZA DELLE SEZIONI DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - GIUDIZIO DAVANTI ALLA SEZIONE VALUTAZIONE - SOSPENSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - PROVINCIALI - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI DIRITTO - COMPETENZA DELLE SEZIONI DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - GIUDIZIO DAVANTI ALLA SEZIONE VALUTAZIONE - SOSPENSIONE.*
A norma dell'art 29 del DL 7 agosto 1936, n 1639, in materia di imposte sui trasferimenti di ricchezza, la Sezione di valutazione della commissione provinciale non puo conoscere di una questione di diritto, anche quando si presenti come pregiudiziale rispetto alla questione concernente la Determinazione del valore, essendo la stessa devoluta alla Sezione di diritto della commissione provinciale. Pertanto, e quest'ultima che deve preliminarmente pronunciare sulla questione di diritto e, soltanto dopo la definizione di essa, la controversia sul valore, rimasta nel frattempo sospesa, puo essere proseguita nella sua propria Sede. (V 2780'69, mass n 342521' 3813'68, mass n 337241).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)