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Sez. U, Sentenza n. 745 del 28/01/1988 (Rv. 457169 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE AUTONOMO PER LA FIERA DI ANCONA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1988-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457169-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE AUTONOMO PER LA FIERA DI ANCONA - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'ente autonomo per la fiera di Ancona, espressamente qualificato come ente pubblico non economico dall'art. 2 della legge della regione Marche 29 novembre 1982 n. 39, deve essere ritenuto tale anche prima dell'entrata in vigore di detta legge, in considerazione della sua portata non innovativa, ma interpretativa della natura dell'ente medesimo, rimasto soggetto a regolamentazione statutaria sostanzialmente identica rispetto a quella originaria. Ne consegue il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro dei dipendenti e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, anche in relazione a vicende e situazioni esauritesi in epoca anteriore alla citata legge.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Marche 29/11/1982 num. 39 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)