Sez. 3 - , Ordinanza n. 20974 del 23/08/2018 (Rv. 650322 - 02)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE | Locazione ad uso commerciale - Clausola di preventiva rinuncia all’indennità di avviamento da parte del conduttore - Nullità - "Vitiatur et vitiat" per espressa previsione contrattuale - Esclusione - Operatività della sostituzione automatica di clausola nulla - Fondamento - Spettanza dell’indennità di avviamento - Sussistenza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE
In materia di locazione ad uso commerciale, la nullità, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978, della clausola di rinuncia preventiva, da parte del conduttore, all'indennità di avviamento non importa la nullità dell'intero contratto, atteso che tale pattuizione è sostituita di diritto dalla norma imperativa, di cui all'art. 34 della stessa legge, attributiva del credito indennitario, né assume rilevanza il fatto che le parti abbiano convenuto il venir meno dell'intero contratto in caso di declaratoria di invalidità della pattuizione di rinunzia, rimanendo esclusa l'essenzialità di tale clausola dalla presenza di una disciplina inderogabile del diritto rinunziato, la quale impone, senza la necessità di una disposizione espressa, la sostituzione ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)