Sez. 1, Sentenza n. 13481 del 16/09/2002 (Rv. 557402 - 01)
AGRICOLTURA - IN GENERE | Enti sviluppo agricolo - Natura - Ente pubblico non economico - Configurabilità.
AGRICOLTURA - IN GENERE
Gli enti di sviluppo agricolo (nella specie, come previsti dalla legge reg. Sicilia n. 21 del 1965) hanno natura di enti pubblici non economici, poiché il loro compito istituzionale esclusivo o principale non è costituito dall'esercizio di un'attività d'impresa.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 10/08/1965 num. 21 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)