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Sez. 2, Sentenza n. 3751 del 03/07/1979 (Rv. 400185 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - MODIFICAZIONE COMPIUTA DAL GIUDICE - MODIFICAZIONI MERAMENTE FORMALI - REVOCABILITA DEL GIURAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400185-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - MODIFICAZIONE COMPIUTA DAL GIUDICE - MODIFICAZIONI MERAMENTE FORMALI - REVOCABILITA DEL GIURAMENTO - ESCLUSIONE.*

Qualora il giudice, al solo fine di rendere piu chiara la formula del giuramento, si limiti ad apportare ad essa delle variazioni meramente formali, la parte non e abilitata a revocare il giuramento, in quanto non si verte nell'ipotesi di cui all'art 236 cod proc civ, la quale presuppone che la modifica della formula incida sul contenuto della prova. (Conf 4145/78, mass n 393769).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)