Sez. 1, Sentenza n. 153 del 10/01/1998 (Rv. 511421 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - PROCEDIMENTO | Richiesta giudiziale per l'esclusione nell'ipotesi di società con due soli soci - Previsione eccezionale - Applicazione analogica - Esclusione - Fattispecie relativa a società con più di due soci anche se legati tra loro in due gruppi di interessi omogenei o contrapposti.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - PROCEDIMENTO
La previsione di cui all'art. 2287 comma terzo cod. civ., secondo la quale nelle società di persone composte da due soli soci l'esclusione di uno di essi può essere disposta solo dal tribunale a conclusione di un ordinario giudizio di cognizione, è previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che resta applicabile la regola generale di cui al comma primo del citato art. 2287 in tutti i casi in cui i soci siano più di due, anche se all'interno della compagine sociale siano configurabili due gruppi di interessi omogenei e fra loro contrapposti. (Il suesposto principio è stato affermato in relazione ad una società di persone con quattro soci legati da rapporto di coniugio, di modo che ciascuna coppia era titolare del 50% delle quote societarie; sussistendo in ogni caso la pluripersonalità, la S.C. ha escluso che nella fattispecie l'esclusione del socio dovesse essere richiesta giudizialmente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2287
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)