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Sez. 5, Sentenza n. 16489 del 19/07/2006 (Rv. 592032 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Disciplina ex d.P.R. n. 636 del 1972 - Morte o perdita della capacità di una delle parti - Effetti - Interruzione del giudizio - Esclusione - Proroga dei termini processuali ai sensi dell'art. 31 del citato d.P.R. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592032-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, nella vigenza del rito disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, la morte o la perdita della capacità di una delle parti o di un suo rappresentante intervenuta nel corso del giudizio rileva soltanto nei limiti previsti dall'art. 31 del d.P.R. n. 636 cit., così come sostituito dall'art. 18 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, il quale, non contemplando l'interruzione del processo, e limitandosi a prevedere la proroga di sei mesi del termine per la proposizione del ricorso e di tutti i termini processuali pendenti alla data della morte o della sentenza che abbia dichiarato l'incapacità, individua tale effetto quale unica conseguenza dell'evento in questione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 31 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)