Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale
Testo vigente
Art. 131
1. Gli impiegati dell'Istituto sono equiparati agli impiegati dello Stato agli effetti delle imposte dirette, delle riduzioni ferroviarie e delle disposizioni relative alla sequestrabilita' e cedibilita' degli stipendi.
Titolo VIII. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 132
1. Le persone assicurate obbligatoriamente, che alla data del 1°luglio 1920 avevano eta' compresa tra 55 e 65 anni, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia, purche' possano far valere contributi per un periodo di almeno 240 settimane.
Art. 133
1. Le persone assicurate obbligatoriamente nelle provincie annesse o nelle Colonie, che, alle date di entrata in vigore dell'assicurazione nelle Provincie stesse o nelle Colonie, avevano eta' compresa fra 60 e 65 anni, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia dopo compiuti cinque anni dalle date predette, e purche' possano far valere contributi per un periodo di almeno 240 settimane.
2. Le persone che alle date predette avevano eta' superiore a 55, ma inferiore a 60 anni, sono ammesse a liquidare la pensione al compimento del 65° anno di eta', o successivamente, quantunque non abbiano 480 settimane di contribuzione, purche' ne abbiano tante quante sono le settimane che intercorrono fra la data, di entrata in vigore della assicurazione obbligatoria e quella di compimento del 65° anno di eta'.
Art. 134
1. Le persone che al 1° luglio 1920 si trovavano gia' iscritte alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidita' e la vecchiaia degli operai, conservano tutti i diritti derivanti dalla propria iscrizione, in relazione ai versamenti effettuati fino a quel giorno in conformita', della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.
Art. 135
1. I contributi versati in base ai decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, sono computati per cinque sesti del loro importo agli effetti del diritto alla pensione e della misura di questa in conformita' del presente decreto, restando abrogata ogni precedente contraria disposizione.
Art. 136
1. Con le modalita' da stabilirsi nel regolamento, e' computato utile agli effetti delle prestazioni per l'invalidita' e per la vecchiaia, il periodo di servizio militare effettivo prestato nelle forze armate italiane a decorrere dal 25 maggio 1915 fino al 1° luglio 1920; sono pero' esclusi i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.
2. Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente comma, l'Istituto computa come versato a favore degli assicurati il contributo complessivo settimanale corrispondente alla classe minima di retribuzione.
3. Con le modalita' da stabilirsi nel regolamento, il servizio militare prestato a norma del primo comma puo' essere fatto valere, agli effetti dell'assegnazione di una quota di pensione in corrispondenza del contributo di cui al comma precedente, anche da coloro che, appartenendo alle categorie di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 85, effettuino versamenti nell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e per la vecchiaia.
Art. 137
1. Per gli impiegati e per i salariati delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate, i quali non si siano avvalsi o non si avvarranno entro i termini stabiliti, della facolta' di iscrizione alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, quando essi siano titolari di posti iscritti alle Casse medesime, il contributo settimanale per l'assicurazione per l'invalidita' e per la vecchiaia, stabilito dal presente decreto a carico del datore di lavoro, a favore dell'Istituto, e' detratto dal contributo cui gli enti son assoggettati a norma degli articoli 23, parte I, e 8, part II, dell'ordinamento delle Casse suddette, approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293.
Art. 138
1. L'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e per la vecchiaia concesso in conformita' agli articoli 146 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sara' revocato, con provvedimento del Ministero delle corporazioni, sentito il Comitato esecutivo, agli enti ed alle aziende pel cui personale non siasi ottemperato a tutti gli obblighi assicurativi, sopravvenuti dopo il decreto di esonero, e i cui fondi di previdenza non risultino idonei a coprire gli impegni derivanti dagli ulteriori sviluppi dell'assicurazione obbligatoria.
Art. 139
1. Tutti gli adempimenti da eseguirsi in conseguenza del cambiamento di denominazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in Istituto nazionale fascista della previdenza, sociale, a margine delle ipoteche iscritte a favore della predetta Cassa nazionale, delle trascrizioni degli atti di compravendita di immobili e di tutti gli altri atti che comportino privilegi e diritti alla Cassa stessa, devono essere effettuati gratuitamente dai competenti organi, in base a presentazione da parte dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale di un elenco delle formalita' da eseguire, da prodursi in carta libera e in doppio esemplare.
2. Eguale norma e' stabilita per le volturazioni catastali dei beni al nome dell'Istituto dalla cessata alla nuova denominazione.
Art. 140
1. Il Governo del Re e' autorizzato a emanare le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto. Finche' tali norme non saranno emanate, rimangono in vigore i regolamenti attuali, insieme a ogni altra vigente disposizione esecutiva, in quanto non siano contrari al presente decreto o con esso incompatibili.
Art. 141
1. Sono abrogate le leggi e i Regi decreti seguenti:
2. Testo unico di legge approvato con R. decreto 30 maggio 1907, n. 376;
5. R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1132;
7. R. decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 852;
8. R. decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, convertito nella legge 3 gennaio 1934, n. 166;
9. R. decreto 1° marzo 1934, n. 766, che approva lo Statuto dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
10. E' abrogata altresi' ogni altra disposizione contraria al presente decreto o con esso incompatibile.
Art. 142
1. Con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le corporazioni, sara' stabilita la data, di entrata in vigore delle disposizioni del titolo V del presente decreto, rimanendo in vigore fino a tale data le attuali norme relative alla risoluzione delle controversie.
2. Con lo stesso Regio decreto potranno essere emanate le norme transitorie ed ogni altra norma occorrente per l'attuazione delle anzi dette disposizioni.
Art. 143
1. Il presente decreto entrera' in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge.
2. Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 4 ottobre 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi - Di Revel
- Cobolli-Gigli - Rossoni
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 365, foglio 104. - Mancini.