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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 185 del 2012

Decisione
decisa il 2012-07-04, depositata il 2012-07-12
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:185
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 36499

  • Spese di giustizia
  • Difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia dell'imputato
  • Diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore d'ufficio, in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito
  • Carattere perplesso e contraddittorio del petitum
  • Richiesta di avallo interpretativo
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono anche al difensore designato dal giudice, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, c.p.p., in sostituzione occasionale del difensore di fiducia dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio nel caso di impossidenza o irreperibilità dell'assistito. La questione è prospettata in modo perplesso e contraddittorio quanto al petitum e si risolve nella impropria richiesta di un avallo della interpretazione proposta dal rimettente delle norme censurate. - V., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 26/2012, 49/2011 e 320/2009.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), promosso dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, sull'istanza proposta da Vaglio Giancarlo, con ordinanza del 25 novembre 2011, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con ordinanza del 25 novembre 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 ed 81, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (e condivisa da questa Corte con ordinanze n. 8 del 2005 e n. 176 del 2006), estendono anche al mero difensore designato dal giudice, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, codice di procedura penale, in sostituzione occasionale del difensore di fiducia dell'imputato, il diritto, alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio (in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito); che, ad avviso del rimettente, «l'interpretazione estensiva» degli articoli citati, invocata dal difensore istante nel giudizio a quo (dal che la rilevanza della questione), contrasterebbe, appunto, con l'art. 3 Cost., per irragionevolezza della equiparazione, al difensore di ufficio, del difensore designato in sostituzione, ai sensi del citato articolo 97 cod. proc. pen., per il compimento di un unico atto, che non comporterebbe l'instaurazione di un rapporto con l'assistito; e violerebbe altresì l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per difetto di copertura di legge per la retribuzione di tali sostituti; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza, sotto ogni profilo, della questione così sollevata.
punto 2
Considerato che, come emerge dall'ordinanza di rinvio, il dubbio di legittimità costituzionale, per violazione degli evocati parametri di cui agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, è formulato dal giudice a quo con riferimento propriamente alla «interpretazione estensiva» dei denunciati articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A); che lo stesso rimettente - dopo aver diffusamente criticato tale esegesi, ritenendo preferibile quella opposta, a suo avviso costituzionalmente orientata, che escluda la legittimazione del difensore sostituto ad avanzare pretese economiche nei confronti dello Stato - "auspica", poi, in conclusione, che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale dei predetti articoli 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, «così estensivamente interpretati», ritenendo «in alternativa apprezzabile comunque » una decisione di rigetto che ne accolga, in premessa, la proposta esegesi riduttiva; che la questione, così formulata, è manifestamente, però, inammissibile, sia per il carattere perplesso e contradditorio del suo petitum, sia per il profilo della impropria richiesta di avallo della interpretazione, delle norme denunciate, proposta dallo stesso rimettente (ex plurimis, ordinanze n. 26 del 2012, n. 49 del 2011 e n. 320 del 2009).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratico, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze