Sez. 2, Sentenza n. 5779 del 21/05/1993 (Rv. 482458 - 01)
Competenza civile - Competenza per valore - Determinazione - Modificazione della domanda | Modifiche e riduzioni della domanda introdotte ritualmente dall'attore nel corso del giudizio - Rilevanza al fine di ricondurre la controversia nell'ambito di competenza del giudice adito.
Competenza civile - Competenza per valore - Determinazione - Modificazione della domanda
Ai fini della determinazione del valore della causa il giudice deve anche tenere conto, per una esigenza di economia processuale, delle modifiche e riduzioni della domanda ritualmente introdotte dall'attore nel corso del giudizio, quando queste riconducano la controversia nell'ambito della sua competenza, non ostandovi né il principio generale dell'art. 10 cod.proc. civ., che, pur legando la determinazione del valore della causa alla domanda originaria, nulla dispone sugli effetti dei successivi mutamenti di questa domanda, né il principio dell'art. 5 dello stesso codice (la giurisdizione e la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della domanda), che si riferisce solo a quelle situazioni extraprocessuali che la legge assume come fatti determinativi della competenza o della giurisdizione e non anche a quegli elementi intrinseci della domanda, né, infine, il principio della rilevabilita di ufficio della incompetenza per valore nel corso del giudizio di primo grado (art. 38 cod. proc. civ.) che non implica affatto la necessità che il giudice declini la competenza su una domanda che, prima della decisione, sia stata ricondotta nei limiti della competenza del giudice adito e che solo a questo potrebbe, quindi, essere riproposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)