Sez. 3, Sentenza n. 891 del 02/12/1982 Ud. (dep. 01/02/1983) Rv. 157208 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - NOZIONE - NATANTE - FALSA DICHIARAZIONE DI USO DI DIPORTO - ISCRIZIONE NELL'APPOSITO REGISTRO - INSUSSISTENZA DI REATO - FONDAMENTO.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - NOZIONE - NATANTE - FALSA DICHIARAZIONE DI USO DI DIPORTO - ISCRIZIONE NELL'APPOSITO REGISTRO - INSUSSISTENZA DI REATO - FONDAMENTO.*
Il reato di falso ideologico in Atti pubblici richiede la falsa attestazione del pubblico ufficiale, autonoma o per induzione in errore del terzo, di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Non integra gli estremi di tale reato la dichiarazione di voler destinare un natante ad uso di diporto, cui consegue l'atto, formato dal pubblico ufficiale, della iscrizione del mezzo navale nell'apposito registro, qualora successivamente si accerti che è invece adibito a trasporto di cose. Invero l'atto di iscrizione non è destinato a provare un fatto, ovverosia la reale destinazione da diporto, bensì l'esistenza della dichiarazione di volontà del proprietario di voler utilizzare il mezzo a tale scopo per il quale chiese l'iscrizione nei registri.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)