Sez. L, Sentenza n. 4913 del 22/09/1979 (Rv. 401561 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI CATEGORIE AFFINI - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI CATEGORIE AFFINI - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
Ai fini della Determinazione della giusta retribuzione spettante al lavoratore, a norma dell'art 36 cost, il riferimento alla disciplina collettiva concernente il trattamento economico di altre categorie affini, rappresenta una semplice facolta e non un Obbligo del giudice del merito, il quale, quindi, puo fondare la sua decisione su diversi criteri e, particolarmente sulla diretta considerazione della natura e qualita del lavoro prestato. (V 125/76, mass n 378760).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)