Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 5 febbraio 1987, causa 306/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (seconda sezione)
5 febbraio 1987
Nella causa 306/85,
André Huybrechts, dipendente della Commissione, residente in Wezembeek (Belgio), con ľaw. E. Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso ľaw. T. Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. D. Gouloussis, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione con cui è stata respinta la candidatura del ricorrente ad un posto di capodivisione (categoria e carriera A 3) presso la Commissione, nonché della decisione con cui tale posto è stato attribuito ad un altro candidato,
LA CORTE (seconda sezione),
composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: S. Hackspiel, amministratore
vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale del 21 ottobre 1986,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate nell'udienza del 9 dicembre 1986,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'11 ottobre 1985, il sig. André Huybrechts, amministratore principale presso la divisione « Industria, miniere, energia », della direzione generale VIII « Sviluppo », della Commissione delle Comunità europee, ha presentato un ricorso volto all'annullamento della decisione 19 dicembre 1984, con cui è stato nominato capo di detta divisione un altro candidato nonché della conseguente decisione di rigetto della candidatura del ricorrente a tale posto.
punto 2
A sostegno delle sue domande, il ricorrente fa valere in sostanza i seguenti tre mezzi:
violazione dello statuto del personale ed in particolare dell'art. 45, n. 1, in quanto non è stato effettuato un esame comparativo dei meriti dei candidati;
violazione dello statuto, in particolare degli artt. 5, n. 3, 7, n. 1, 27 e 45, n. 1, nonché delle forme sostanziali e del dovere di sollecitudine in quanto alle decisioni impugnate fa difetto una motivazione giuridicamente ammissibile;
sviamento di potere.
punto 3
Per una più ampia esposizione dei fatti di causa e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Tali elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo soltanto nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.
Sentenza › Sul primo mezzo
punto 4
Il ricorrente afferma che, per quanto gli consta, né il comitato consultivo per le nomine ai gradi A2 e A3, né la Commissione, quale autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: « APN »), disponevano dei fascicoli personali dei candidati.
punto 5
Al fine di valutare nel merito tale mezzo, la Corte ha invitato la Commissione a produrre copie del parere di detto comitato consultivo e del verbale speciale della riunione della Commissione durante la quale la stessa ha deciso di provvedere alla. copertura del posto controverso. Il testo dei documenti prodotti a seguito di tale invito conferma inequivocabilmente che il comitato consultivo e la Commissione quale APN hanno effettuato un esame comparativo dei meriti dei candidati non solo sulla base degli atti di candidatura ma anche sulla base dei fascicoli personali dei candidati.
punto 6
Tenuto conto di tale conferma ed in mancanza di prove contrarie, si deve constatare che il primo mezzo è infondato in fatto.
Sentenza › Sul secondo mezzo
punto 7
II ricorrente rileva che, fra tutti i candidati, egli era il più anziano, aveva la maggiore anzianità di servizio nel grado A 4 e possedeva la più lunga esperienza nel settore interessato. Inoltre, egli avrebbe occupato, come supplente e successivamente ad interim, il posto di cui è causa durante 16 mesi: il suo ultimo rapporto informativo sarebbe stato elogiativo ed il direttore cui fa capo la divisione avrebbe ritenuto che egli prevalesse di gran lunga sugli altri candidati. Infine, il dovere di sollecitudine nei confronti del ricorrente avrebbe dovuto indurre la Commissione a promuoverlo al grado A3 dopo 26 anni di servizio fedele nel grado A4, consentendogli così di portare a compimento una carriera normale. Stando così le cose, la nomina di un altro candidato avrebbe richiesto una motivazione convincente, motivazione che farebbe difetto non soltanto nelle decisioni controverse, ma anche nel fascicolo amministrativo prodotto dinanzi alla Corte.
punto 8
Come la Corte ha affermato, fra l'altro nella sentenza 30 ottobre 1974 (Grassi/Consiglio, causa 188/73, Race. pag. 1099), un provvedimento di promozione non necessita d'essere motivato nei confronti del destinatario e l'APN non è nemmeno tenuta a motivarlo nei confronti dei candidati non prescelti, in quanto tale motivazione potrebbe nuocere a questi ultimi o quanto meno ad alcuni di essi. Il fatto che le decisioni controverse non contengano di per sé alcuna motivazione non costituisce pertanto una violazione delle forme sostanziali.
punto 9
Occorre inoltre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (cfr. in particolare le sentenze 21 aprile 1983, Ragusa/Commissione, causa 282/81, Racc. pag. 1245, e 23 ottobre 1986, Vaysse/Commissione, causa 26/85, Racc. 1986, pag. 3131), l'APN dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare l'interesse del servizio e i meriti da prendere in considerazione nell'ambito di una decisione di promozione ex art. 45 dello statuto e che, in tale settore, la Corte deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle ragioni che hanno potuto determinare la valutazione espressa dell'amministrazione, quest'ultima abbia agito correttamente e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato.
punto 10
Benché l'età e l'anzianità del ricorrente siano maggiori di quelle del candidato promosso, le informazioni sui meriti e sulle capacità di queste due persone, che figuravano, secondo il parere del comitato consultivo, tra i tre candidati da prendere particolarmente in considerazione, non hanno messo in evidenza alcun errore manifesto che consenta alla Corte di censurare il giudizio effettuato dalla Commissione. Si deve aggiungere in proposito che né il fatto di avere occupato ad interim il posto di cui è causa né il lungo periodo di servizio nel grado A4 costituiscono elementi di valutazione decisivi che possano prevalere sull'interesse del servizio, il quale rappresenta il criterio determinante nella scelta fra i candidati ad una promozione quale quella in esame.
punto 11
Il secondo mezzo del ricorrente va pertanto disatteso.
Sentenza › Sul terzo mezzo
punto 12
Il ricorrente sostiene che lo scopo reale dei provvedimenti di cui è causa non era quello di assegnare il posto vacante al candidato più idoneo ma quello di trovare nei servizi della Commissione un posto conveniente per il capogabinetto di un commissario uscente. Tale tesi verrebbe suffragata non solo dagli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno delle due prime censure, ma anche dal fatto che la pubblicazione dell'avviso di posto vacante sarebbe stata posticipata in modo da rientrare nell'ambito delle nomine avvenute alla fine di un mandato della Commissione e che già il 7 novembre 1985, ossia più di un mese prima, il sindacato dei dipendenti avrebbe preannunciato l'esito della procedura di promozione in una lettera circolare.
punto 13
Come il ricorrente stesso ha ammesso, la nomina di un membro del gabinetto di un commissario ad un posto nei servizi della Commissione in luogo di un altro candidato proveniente da quegli stessi servizi non costituisce uno sviamento di potere qualora tale nomina venga motivata in base all'esame comparativo dei meriti dei candidati in questione. Il precedente esame delle due prime censure non ha messo in luce elementi atti a provare che ciò non si è verificato nel caso di specie.
punto 14
Vero è che l'avviso di posto vacante è stato pubblicato più di un anno dopo il momento in cui l'ex titolare aveva lasciato tale posto ed in un periodo molto vicino alla scadenza del mandato della Commissione. Orbene, la Commissione ha giustificato tale ritardo con il fatto che, fino al 1o aprile 1984, il posto divenuto vacante con la partenza dell'ex capodivisione era stato spostato da tale divisione ad un'altra a seguito del trasferimento di un dipendente. Secondo la convenuta, se l'avviso di posto vacante è stato pubblicato soltanto nel mese d'ottobre successivo, ciò sarebbe dovuto al fatto che la Commissione ha considerato prioritario provvedere alla copertura di altri posti.
punto 15
La Corte ritiene che gli elementi agli atti non le consentano di disattendere i chiarimenti così forniti dalla Commissione e che pertanto non sia provato che in realtà la decisione di assegnare il posto vacante ad un membro del gabinetto di un commissario uscente sia stata adottata prima dell'esame comparativo dei meriti dei candidati al posto stesso.
punto 16
Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto in toto.
Sentenza › Sulle spese
punto 17
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nei ricorsi proposti dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna parte sosterrà le proprie spese.
Firme
O'Higgins
Due
Bahlmann
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 5 febbraio 1987.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della seconda sezione
T. F. O'Higgins