Sez. L, Sentenza n. 4166 del 05/05/1987 (Rv. 452926 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI O PRELIMINARI DECISE IN SENSO SFAVOREVOLE ALLA PARTE VITTORIOSA - RIESAME - PREVIA IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE ALLE QUESTIONI NON ESAMINATE NÈ DECISE - CONSEGUENZE - PARTE VITTORIOSA NEL MERITO MA SOCCOMBENTE SU UNA DI TALI QUESTIONI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - ONERE DI DETTA PARTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI O PRELIMINARI DECISE IN SENSO SFAVOREVOLE ALLA PARTE VITTORIOSA - RIESAME - PREVIA IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITAZIONE ALLE QUESTIONI NON ESAMINATE NÈ DECISE - CONSEGUENZE - PARTE VITTORIOSA NEL MERITO MA SOCCOMBENTE SU UNA DI TALI QUESTIONI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - ONERE DI DETTA PARTE.*
Il principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non è tenuta a proporre ricorso incidentale per ottenere il riesame di questioni pregiudiziali o preliminari vale solo per le questioni che, rilevabili di ufficio in ogni stato e grado della controversia, non siano state tuttavia esaminate e decise dal giudice d'appello. Pertanto, ove una questione di detto tipo (nella specie, relativa alla asserita immutazione della causa petendi in appello, in violazione dell'art. 437, comma secondo, cod. proc. civ.) sia stata viceversa esaminata e decisa, con la sentenza di appello, in senso sfavorevole alla parte poi risultata in concreto vittoriosa, questa, in caso di ricorso per Cassazione della controparte, deve proporre ricorso incidentale in ordine a tale questione, se vuole evitare che ne rimanga precluso il giudizio in Sede di legittimità. (Conf 4064/86, mass n 422027; (Conf 62/82, mass n 417750; (Conf 5823/81, mass n 416547).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)