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Sez. 6, Sentenza n. 12825 del 14/06/1989 Ud. (dep. 23/09/1989) Rv. 182133 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA - OMISSIONE DI PRONUNCIA IN RELAZIONE AD UN REATO - NULLITÀ - APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: MANCATA INDICAZIONE DI FORMULA DI ASSOLUZIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182133-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA - OMISSIONE DI PRONUNCIA IN RELAZIONE AD UN REATO - NULLITÀ - APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: MANCATA INDICAZIONE DI FORMULA DI ASSOLUZIONE.*

Non si può ricorrere alla procedura per correzione di errore materiale, di cui all'art. 149 cod. proc. pen., per rimediare all'omissione di pronunzia in ordine ad un reato nel dispositivo letto in udienza e riprodotto nella sentenza, in quanto tale omissione determina la nullità comminata dall'art. 475, n. 4 cod. proc. pen., anche se tale nullità è limitata al capo d'imputazione per il quale l'omissione si è verificata e non coinvolge, quindi, l'intera sentenza. (fattispecie relativa ad incompletezza del dispositivo della sentenza nel quale non era stata indicata la formula di assoluzione dell'imputato da uno dei reati). (Conf mass n 146074; (Conf mass n 155883; (Conf mass n 177975).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)