Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (prima sezione) del 19 aprile 1988, causa 37/87
Epigrafe
Sentenza della Corte (prima sezione)
19 aprile 1988
Nella causa 37/87,
Eckhard Sperber, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, con l'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Janine Biver, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Francis Hubeau, capo della divisione del personale, in qualità di agente, assistito dall'avv. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio del predetto agente, Corte di giustizia, Weimershof,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Corte 5 marzo 1986, con cui il ricorrente è stato inquadrato nel 3° scatto del grado LA 6, e della decisione 4 novembre 1986 con cui la commissione della Corte competente in materia di reclami ha respinto il reclamo proposto contro la decisione relativa all'inquadramento,
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione, R. Joliet e F. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale
vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale dell'8 dicembre 1987,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 marzo 1988,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 5 febbraio 1987, il sig. Eckhard Sperber, dipendente della Corte di giustizia, ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione adottata il 15 marzo 1986 dalla Corte nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: «APN»), con la quale il ricorrente è stato inquadrato nel 3° scatto del grado LA 6 e, per quanto necessario, della decisione 4 novembre 1986 con cui la commissione della Corte competente in materia di reclami ha respinto il reclamo proposto contro la decisione relativa all'inquadramento.
punto 2
Dopo aver partecipato con successo al concorso generale per titoli ed esami n. CJ 15/82, per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di giuristi-linguisti di lingua tedesca, e dopo essere stato iscritto in un elenco di riserva costituito il 17 giugno 1983, il sig. Sperber, in mancanza di un posto di ruolo immediatamente disponibile, veniva assunto dalla Corte il 3 ottobre 1983 in qualità di agente temporaneo, con inquadramento nella categoria LA, grado 6, 3° scatto. Con effetto dal 1o ottobre 1985, il sig. Sperber veniva inquadrato, come agente temporaneo, nel 4° scatto.
punto 3
Con decisione adottata nel corso delle riunioni amministrative del 20 e 21 novembre 1985 e 5 marzo 1986, la Corte, in qualità di APN, nominava il sig. Sperber dipendente di ruolo in prova con effetto dal 1o dicembre 1985 e con inquadramento nel grado LA 6, 3° scatto.
punto 4
Poiché la commissione della Corte competente in materia di reclami respingeva, con decisione 4 novembre 1986, il reclamo presentato dal sig. Sperber in base all'art. 90, n. 2, dello statuto del personale (in prosieguo: « statuto »), egli proponeva il presente ricorso inteso all'annullamento della predetta decisione di inquadramento.
punto 5
Per una più ampia esposizione degli antefatti, del procedimento, dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
punto 6
Il ricorrente deduceva cinque mezzi di annullamento relativi alla violazione dell'art. 32 dello statuto, al principio di non discriminazione, all'art. 5, n. 3, dello statuto, ai principi di buona gestione, di sana amministrazione e di equità e ai diritti quesiti.
punto 7
Con il primo e con l'ultimo mezzo il ricorrente contesta, in sostanza, il rifiuto della Corte di tener conto, in occasione della sua nomina in ruolo, dell'anzianità da lui maturata durante il periodo in cui era agente temporaneo. La Corte avrebbe in tal modo applicato due volte l'art. 32 dello statuto e avrebbe leso i suoi diritti quesiti.
punto 8
Nell'esaminare la fondatezza di detti mezzi, si deve ricordare che i dipendenti di ruolo delle Comunità europee e gli agenti temporanei si trovano in situazioni statutarie diverse.
punto 9
Per quanto riguarda, in particolare, l'assunzione, quella degli agenti temporanei è soggetta alle condizioni stabilite negli artt. da 8 a 15 del Regime applicabile agli altri agenti, il quale non prescrive il superamento di un concorso, mentre l'assunzione dei dipendenti di ruolo è disciplinata dagli artt. da 27 a 34 dello statuto il quale, in linea generale, prescrive il superamento di un concorso.
punto 10
Anche se l'art. 15 del Regime applicabile agli altri agenti, rinvia all'art. 32 dello statuto per quanto riguarda l'inquadramento dell'agente temporaneo in occasione dell'assunzione, nel caso della nomina in ruolo di un agente temporaneo non si può escludere l'applicazione dell'art. 32 per il motivo, invocato dal ricorrente, che si tratterebbe di una carriera unica e che l'applicazione dell'art. 32 costituirebbe un doppione della precedente applicazione dell'art. 15 del Regime applicabile agli altri agenti.
punto 11
Emerge infatti dalla sentenza della Corte 12 luglio 1984 (causa 17/83, Angelidis, Race. pag. 2907) che lo scopo dell'art. 32 consiste proprio nel disciplinare la posizione del dipendente ammesso per la prima volta a far parte del personale statutario delle Comunità.
punto 12
Secondo la sentenza 6 giugno 1985 (causa 146/84, De Santis, Racc. pag. 1731), nessuna disposizione dello statuto consente di tener conto, sotto forma di conservazione dell'anzianità ai sensi dell'art. 44, di un precedente periodo nel quale il dipendente di ruolo abbia prestato servizio presso l'istituzione come agente temporaneo.
punto 13
La circostanza particolare — invocata dal ricorrente — che egli, al momento dell'assunzione come agente temporaneo, aveva già superato con successo il concorso di ammissione, e quindi aveva titolo alla nomina in ruolo, non modifica affatto tale conclusione, poiché, in mancanza di posti disponibili, egli non poteva ottenere la nomina in ruolo.
punto 14
L'esperienza professionale acquisita dal ricorrente come agente temporaneo della Corte poteva pertanto essere presa in considerazione solo in base all'art. 32 dello statuto, il quale, per quanto riguarda l'inquadramento, limita l'abbuono di anzianità di scatto concesso al dipendente a 48 mesi nei gradi diversi da A 1 a A 4 e da LA 3 a LA 4.
punto 15
I mezzi relativi all'erronea applicazione dell'art. 32 e alla lesione dei diritti quesiti del ricorrente sono pertanto infondati.
punto 16
Con il secondo, il terzo e il quarto mezzo il ricorrente deduce, in sostanza, di essere stato discriminato rispetto agli altri vincitori del concorso ai quali sarebbe stato offerto immediatamente un posto di ruolo e rispetto ad altri dipendenti nel caso dei quali si sarebbe tenuto conto del periodo di rapporto di lavoro temporaneo. Questa prassi della Corte costituirebbe d'altronde infrazione dei principi di buona gestione, di sana amministrazione e di equità.
punto 17
Per quanto riguarda l'asserita discriminazione rispetto ai vincitori del concorso assunti immediatamente, si deve ricordare che l'APN può assumere in prova un dipendente soltanto se un posto è vacante. Il ricorrente, avendo partecipato a un concorso per la costituzione di un elenco di riserva, aveva titolo ad essere nominato in prova solo in quanto si fosse reso vacante un posto di ruolo durante il periodo di validità di detto elenco e in funzione della sua posizione nella graduatoria.
punto 18
Senza che sia necessario prendere in considerazione l'altro argomento presentato dal ricorrente, è sufficiente ricordare che, in base all'art. 32 dello statuto, come interpretato dalla Corte nelle citate sentenze Angelidis e De Santis, l'APN era tenuta a procedere all'inquadramento del dipendente in prova conformemente a detto articolo e non aveva il diritto di tener conto dell'anzianità maturata nel frattempo dall'interessato come agente temporaneo.
punto 19
Poiché neanche il secondo, il terzo e il quarto mezzo sono fondati, il ricorso deve essere respinto.
Sentenza › Sulle spese
punto 20
A tenore dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (prima sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
Bosco
Joliét
Schockweiler
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 19 aprile 1988.
Il cancelliere
J.-G. Giraud
Il presidente della prima sezione
G. Bosco